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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28285/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra fondi confinanti nel contesto di rapporti familiari. Un proprietario aveva chiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto di transito altrui su una corte e una scala esterna insistenti su una particella catastale, oltre al regolamento del confine tra i fondi in relazione a una strada interpoderale. Il convenuto aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio. In primo grado la domanda di regolamento di confine era stata rigettata per mancanza di incertezza, mentre era stata accolta la riconvenzionale sulla servitù; in appello la decisione era stata confermata, poi cassata con rinvio perché il giudice di merito aveva trascurato i rapporti di parentela nella valutazione della tolleranza del passaggio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente rigettato il regolamento di confine e ha accolto l'usucapione della servitù di transito, ritenendo che la tolleranza iniziale fosse cessata per effetto di una opposizione emersa nei primi anni '80, desunta anche dalle dichiarazioni della parte e dai testimoni, nonché dalla CTU che indicava l'accesso obbligato all'abitazione attraverso corte e scala. Con il ricorso per cassazione gli eredi dell'originario attore hanno dedotto: violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. per asserito mancato rispetto del giudicato di rinvio; violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 111 Cost. per decisione fondata su una distinzione temporale non allegata; violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere ritenuto un'interversione del possesso non dedotta né provata; violazione degli artt. 1061, 2697, 2909 c.c. e 342 c.p.c. sulla apparenza della servitù e sul perimetro del giudizio di rinvio; violazione degli artt. 950 e 951 c.c. sul rigetto della domanda di regolamento di confini; violazione dell'art. 287 c.p.c. per la correzione dell'errore materiale relativo alla liquidazione delle spese di lite. I controricorrenti hanno anche proposto querela di falso incidentale sulla procura speciale del ricorso, dichiarata inammissibile per difetto di specifico potere del difensore. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato il principio di diritto enunciato in sede rescindente, che le allegazioni e le dichiarazioni della parte potevano essere valorizzate come ammissioni o fatti non contestati, che la valutazione dell'usucapione e dell'apparenza della servitù fosse sorretta da accertamenti di merito non sindacabili in cassazione, che il regolamento di confini fosse correttamente respinto per mancanza del presupposto dell'incertezza e che la correzione ex art. 287 c.p.c. fosse legittima perché diretta a emendare una svista materiale nella liquidazione delle spese, già affermata in motivazione per l'intero processo. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la querela di falso incidentale proposta dai controricorrenti contro la procura speciale del ricorso, perché il difensore non era munito di specifico potere a proporla. Nel merito ha respinto tutti e sei i motivi: ha ritenuto che il giudice di rinvio non avesse violato il dictum rescindente, che non vi fosse ultrapetizione o pronuncia su fatti non allegati, che la valutazione della prova e dell'usucapione della servitù fosse corretta e non sindacabile, che la servitù fosse apparente perché l'unico accesso all'immobile passava attraverso corte e scala, che il regolamento di confini fosse infondato per assenza di incertezza e che la correzione dell'errore materiale sulle spese fosse legittima. La ricorrente soccombente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e si è dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale può attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale solo se dal testo risulti espressamente il conferimento di tale specifico potere e l'attività da compiere.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma può riesaminare i fatti alla luce di quel principio.

  • art. 394 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso rispetto al decisum rescindente, ma resta consentito il riesame della controversia nei limiti tracciati dalla cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice interpreta le allegazioni e le prove già introdotte senza decidere su domande diverse da quelle proposte.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti allegati e non specificamente contestati, oltre alle ammissioni della parte.

  • art. 111 Cost.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice ha valorizzato le ammissioni e le non contestazioni della parte ai fini dell'accertamento del possesso utile all'usucapione.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono state ritenute correttamente utilizzate per ricostruire la cessazione della tolleranza e l'inizio del possesso.

  • art. 1061 c.c.

    La servitù è usucapibile se apparente; la presenza di opere oggettivamente destinate al passaggio integra l'apparenza.

  • art. 2909 c.c.

    Il tema devoluto al giudice di rinvio resta riesaminabile nei limiti del giudicato formatosi e dell'effetto rescindente.

  • art. 342 c.p.c.

    La questione della natura della servitù era stata ritualmente devoluta e doveva essere esaminata nel rinvio.

  • art. 950 c.c.

    L'azione di regolamento di confini presuppone una reale incertezza sul confine; in difetto la domanda va rigettata.

  • art. 951 c.c.

    Il rigetto della domanda di regolamento di confini è coerente quando manca il presupposto dell'incertezza.

  • art. 287 c.p.c.

    La mancata liquidazione in dispositivo delle spese già poste a carico della parte soccombente in motivazione integra un errore materiale emendabile con la procedura di correzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di riesaminare i fatti e le prove entro il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente.
  • Le dichiarazioni della parte e le allegazioni non specificamente contestate possono essere valorizzate dal giudice come elementi probatori o come ammissioni, con conseguente possibilità di fondare su di esse l'accertamento del fatto.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove: la censura deve investire un errore di diritto o un vizio logicamente e giuridicamente rilevante, non una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La servitù di passaggio è usucapibile quando sia apparente, cioè quando esistano opere obiettivamente e stabilmente destinate al suo esercizio; la necessità dell'accesso attraverso un determinato manufatto può integrare tale requisito.
  • L'azione di regolamento di confini presuppone l'effettiva incertezza del confine tra i fondi; se l'incertezza manca, la domanda deve essere rigettata anche se proposta come azione di accertamento.
  • La mancata liquidazione nel dispositivo di spese già chiaramente poste in motivazione a carico della parte soccombente integra un errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c., non un vizio di omessa pronuncia impugnabile.
  • La procura speciale conferita per il giudizio non abilita automaticamente il difensore a proporre querela di falso incidentale, occorrendo uno specifico e desumibile conferimento del relativo potere.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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