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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26989/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su tre motivi: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare e violazioni di norme costituzionali e sovranazionali (art. 50 CDFUE, art. 117 Cost., art. 4 Prot. aggiuntivo CEDU), deducendo che, dopo l'annullamento del primo decreto di sequestro preventivo, non poteva essere disposto un nuovo sequestro sui medesimi beni; 2) mancata e insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata, in particolare relativa alla persistente operatività del primo sequestro e alla preclusione del giudicato cautelare; 3) carenza motivazionale circa il periculum in mora e l'assenza di elementi concreti (assenza di organizzazione criminale, nessuna condotta dissipativa, capienza patrimoniale), con contestazione dell'uso di argomentazioni generiche e non specifiche.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: non c'è violazione del ne bis in idem cautelare poiché la motivazione dell'ordinanza di annullamento precedente non era ancora depositata quando il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto il nuovo sequestro, e il PM non aveva impugnato l'ordinanza di annullamento (condizione che avrebbe determinato litispendenza e contrasto col divieto di bis in idem). Inoltre il nuovo provvedimento cautelare si fondava su elementi di novità investigativa (annotazione P.G. n. 76699/2024) tali da giustificare la reiterazione della richiesta. Quanto al terzo motivo, la Cassazione ha ritenuto inammissibile una critica che, nella sostanza, contestava la congruità probatoria della valutazione del periculum: il Tribunale aveva motivato il pericolo di dispersione con riferimenti puntuali (collegamenti a soggetti gravati da precedenti e connessi alla criminalità organizzata, elementi che indicano rischio di occultamento/depauperamento, e indicazioni sulla incapienza patrimoniale), e la cognizione di legittimità è limitata ai vizi di legge o a vizi motivazionali radicali previsti dall'art. 325 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina il reato relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ricostruisce il contesto fattuale del profitto derivante dal reato come base della misura cautelare finalizzata alla confisca

  • art. 5, lett. a) e art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2001

    Riferimento alla responsabilità amministrativa da reato della persona giuridica per i profitti tratti dall'illecito, utile a valutare l'oggetto e l'entità della confisca richiesta

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Indica la disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama l'obbligo di motivazione anche del periculum in mora quando la confisca è condizionata alla sentenza

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca come misura ablativa; collegata all'art. 321 c.p.p. nella motivazione delle esigenze cautelari anticipate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità della Cassazione sugli atti cautelari reali: controllo solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; la Corte lo applica per respingere critiche di mera congruità

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al ne bis in idem cautelare; la Corte valuta la preclusione solo se sussiste giudicato cautelare formato e conoscibile

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura in combinato con principi costituzionali e sovranazionali; la Corte valuta la compatibilità del comportamento processuale con il divieto di bis in idem cautelare

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sull'istruttoria e motivazione in sede di riesame/ordinanze: invocata dalla difesa rispetto al dovere del giudice di affrontare questioni relative all'operatività del precedente sequestro; la Corte verifica l'adeguatezza della trattazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese processuali in Cassazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)

    Richiamata dalla difesa nella cornice dei diritti di difesa e delle garanzie processuali; la Corte la considera insieme ad altre garanzie sovranazionali nella verifica del rispetto del ne bis in idem cautelare

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dalla difesa per la conformità delle norme interne agli obblighi internazionali; la Corte ne tiene conto nel bilanciamento dei diritti coinvolti

  • art. 4 Protocollo aggiuntivo alla CEDU

    Invocato dalla difesa nel quadro del divieto di doppia procedura; la Corte esamina la questione alla luce della concreta formazione del giudicato cautelare e dei termini di deposito della motivazione

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem cautelare non impedisce per principio la emanazione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni se l'ordinanza di annullamento precedente non ha ancora la motivazione depositata e il pubblico ministero non ha impugnato l'annullamento; fino al deposito della motivazione non si forma il giudicato cautelare preclusivo
  • Se il pubblico ministero intende richiedere nuovamente la misura cautelare su beni già oggetto di annullamento, deve scegliere tra impugnare l'annullamento o proporre nuovo sequestro; la contemporanea pendenza delle due iniziative può integrare il divieto di bis in idem
  • L'annullamento di un decreto per totale carenza motivazionale sul periculum non preclude automaticamente l'emissione di un nuovo sequestro, purché il nuovo provvedimento si fondi su valutazioni o elementi non esaminati nella prima fase (novità investigative)
  • Per giustificare il periculum in mora nella confisca anticipata occorre motivazione specifica e collegata agli elementi concreti del caso (rischio di occultamento, dispersione, modalità del reato, collegamenti soggettivi etc.): non è sufficiente il richiamo generico alla fungibilità del denaro
  • In sede di Cassazione il sindacato sull'ordinanza cautelare reale è limitato: si può censurare solo la violazione di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione manifestamente insufficiente o contraddittoria; critiche di mera valutazione della congruità degli elementi sono inammissibili
  • Quando si pianifica la difesa in casi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è importante cercare di accedere alla motivazione del provvedimento annullatorio (deposito) prima di valutare la strategia (impugnazione vs richiesta di riesame) e porre in rilievo l'assenza di novità investigative o la capienza patrimoniale per contrastare la sussistenza del periculum

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