Cassazione Penale, Sentenza n. 16870/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del GIP del 22/02/2023 con due motivi: (1) violazione degli artt. 129 e 192 c.p.p., sostenendo che non sussisterebbero gravi indizi a suo carico e che quindi si sarebbe dovuto disporre il proscioglimento; (2) violazione dell'art. 448, comma 2 c.p.p., per presunta discordanza tra l'accordo di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) e la sentenza: l'accordo e il parere favorevole del P.M. includevano anche il reato di detenzione illecita di stupefacenti accertato il 16/11/2022 (62 g eroina e 11 g cocaina), ritenuto il più grave, ma la sentenza avrebbe invece parametrato la pena sul reato indicato al capo A) (plurime cessioni di eroina) tralasciando il reato del 16/11/2022, determinando difetto di correlazione e violazione dell'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (il consenso all'applicazione di pena esclude la sindacabilità sulla gravità degli indizi ai sensi dell'art. 448 c.p.p.). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: dagli atti risultava che l'istanza di applicazione della pena e il parere scritto del P.M. del 12/12/2022 comprendevano anche il reato di detenzione del 16/11/2022, ma la sentenza del 22/02/2023 non ha tenuto conto di tale reato nella determinazione della pena di base, violando l'accordo raggiunto. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Disciplina l'accordo per l'applicazione della pena: l'imputato può chiedere l'applicazione della pena e il P.M. può dare parere favorevole; la sentenza deve rispettare l'accordo sostanziale convenuto.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che punisce i delitti concernenti sostanze stupefacenti; qui usata per qualificare le condotte di cessione e detenzione di droga.
Regola la valutazione degli elementi istruttori; invocata dal ricorrente per contestare la gravità degli indizi, ma in presenza del consenso all'applicazione della pena la materia non è sindacabile in cassazione.
Riguarda la decisione del giudice all'esito della fase istruttoria; richiamata nella censura sulla presunta insufficienza degli indizi.
art. 448, comma 2 e comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti e le condizioni di impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena: in particolare il consenso all'applicazione della pena limita la sindacabilità in cassazione, salvo vizi formali o di 'error in procedendo' come nel caso di mancata osservanza dell'accordo.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di esaminare i 'vizi in motivazione' e, quando necessario per decidere sull'impugnazione, di accedere direttamente agli atti di merito per valutare i fatti relativi al vizio dedotto.
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 del 8 giugno 2016
Riferimento organizzativo/procedurale utilizzato per motivazione semplificata in caso di applicazione di principi giurisprudenziali consolidati; qui giustifica motivazione sintetica della Corte.
Massime di principio
- Se l'imputato chiede l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e il P.M. esprime parere favorevole scritto, la sentenza deve rispettare l'accordo sostanziale: l'omissione o la non considerazione di reati inclusi nell'accordo può determinare l'annullamento.
- Il consenso all'applicazione della pena limita la possibilità di impugnazione per carenza probatoria (art. 448 c.p.p.), quindi contestare la gravità degli indizi dopo aver accettato il rito è generalmente improcedibile in cassazione.
- La documentazione scritta dell'accordo e del parere del P.M. (verbali, istanze datate, pareri scritti) è determinante: eventuali discrepanze tra richiesta e sentenza sono valutate dalla Corte e possono costituire 'error in procedendo'.
- La Corte di cassazione, per ricostruire la sussistenza del vizio dedotto, può accedere direttamente agli atti di merito e, se il vizio è accertato e non richiede nuovo esame di merito, disporre l'annullamento senza rinvio o con modalità coerenti alla natura del vizio.
- Per evitare rischi di annullamento, l'accordo deve indicare chiaramente tutti i reati e le modalità di computo della pena (reato più grave, attenuanti, aumenti per continuazione, diminuzione per il rito) e la sentenza deve esplicitamente recepire tale calcolo.
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