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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23351/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda un'intimazione di pagamento relativa a II.DD. e IVA per il periodo d'imposta 2008, emessa in base a un'iscrizione a ruolo provvisoria ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 e collegata a una precedente sentenza di appello che aveva confermato la debenza di tributi e sanzioni nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese e dei suoi ex soci/liquidatore. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, ritenendo che la cancellazione della società producesse un fenomeno successorio tale da escludere la trasmissibilità ai soci e al liquidatore delle sanzioni amministrative. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/92: secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe deciso su una questione già definita in un separato giudizio di merito, poi divenuto definitivo, nel quale era stata confermata la legittimità della pretesa fiscale anche quanto alle sanzioni; pertanto, nel giudizio a valle sull'intimazione di pagamento, il giudice non avrebbe potuto rimettere in discussione la responsabilità solidale degli ex soci, essendo ormai maturato il giudicato e operando il divieto di riesame del merito già coperto da giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che il motivo non mirava a una nuova valutazione di fatto sulla trasmissibilità delle sanzioni, ma censurava la decisione d'appello per avere pronunciato su una questione preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza di merito a monte. Poiché il contenzioso principale era stato definitivamente definito con rigetto del ricorso dei contribuenti e conferma della debenza di tributi e sanzioni, il giudizio successivo sull'intimazione di pagamento ex art. 68 d.lgs. n. 546/92 poteva riguardare soltanto vizi propri dell'atto esecutivo e non anche profili di merito già coperti da giudicato, come l'intrasmissibilità delle sanzioni ai soci. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    l'intimazione di pagamento era stata emessa in base all'iscrizione a ruolo provvisoria conseguente alla pendenza del giudizio; nel giudizio a valle sono deducibili solo vizi propri dell'atto di riscossione e non questioni di merito già definite

  • art. 360-bis c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità per conformità della decisione alla giurisprudenza è stata ritenuta infondata

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di specificità e autosufficienza del ricorso, ritenuto rispettato

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato formatosi sulla precedente decisione di merito precludeva la rimessione in discussione della debenza di tributi e sanzioni nel successivo giudizio

  • art. 68 d.lgs. n. 546/92

    il giudizio sul provvedimento di riscossione provvisoria non consente di riaprire questioni di merito già coperte da giudicato

  • art. 2909 cod. civ.

    la sentenza definitiva sul merito ha efficacia vincolante e impedisce nuove contestazioni sulla medesima pretesa fiscale

Massime di principio

  • Quando un atto di riscossione è emesso in esecuzione di una sentenza tributaria e il merito della pretesa è già coperto da giudicato, nel giudizio contro l'atto successivo possono essere dedotti solo vizi propri dell'atto stesso, non questioni sostanziali già definite.
  • Il giudice del processo a valle non può riesaminare profili di responsabilità o trasmissibilità delle sanzioni se tali profili sono stati risolti dalla decisione di merito ormai definitiva.
  • L'eccezione di inammissibilità per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità non è fondata quando il ricorso censura non il merito della questione, ma l'avvenuta pronuncia su un tema processualmente precluso.
  • Il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione, in un successivo giudizio esecutivo o di riscossione, l'an della debenza di tributi e sanzioni già accertato con sentenza definitiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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