Sentenza del 18/09/2019 n. 23215 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il valore dichiarato per la compravendita di un terreno da 154.937 euro a 340.000 euro. La CTR Toscana aveva annullato l'avviso ritenendo insufficiente la stima sintetica dell'Agenzia del Territorio, effettuata senza sopralluogo, senza contraddittorio preventivo e senza ulteriori approfondimenti. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo la violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986 e l'omesso esame degli elementi contenuti nella stima, tra cui la destinazione urbanistica, le caratteristiche del terreno e il valore unitario attribuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la rettifica del valore può fondarsi anche su una stima dell'Agenzia del Territorio e su altri elementi valutativi, come destinazione, ubicazione, tipologia e caratteristiche dell'immobile. L'avviso è adeguatamente motivato se indica il criterio utilizzato e rinvia a una stima allegata sufficientemente descrittiva; non era inoltre obbligatorio un sopralluogo né un contraddittorio endoprocedimentale, non essendo tali adempimenti previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986. La CTR aveva omesso di esaminare gli elementi concreti della stima e aveva fornito una motivazione apparente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
"altri elementi di valutazione"
Gli uffici fiscali possono rettificare il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro utilizzando, oltre ai valori comparativi e reddituali, anche altri elementi, inclusa una stima dell'Agenzia del Territorio. L'avviso è motivato quando espone il criterio astratto applicato e consente al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
Dopo la riforma del 2012, in Cassazione è denunciabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non un semplice difetto di sufficienza della motivazione.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
La norma ha ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione al cosiddetto minimo costituzionale, consentendo di censurare anomalie gravi quali motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
Il giudice del rinvio deve valutare le prove e le deduzioni delle parti secondo i principi di disponibilità e valutazione delle prove, dando conto del percorso seguito.
La decisione deve esplicitare una valutazione razionale delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Nel processo tributario il giudice deve esaminare i poteri istruttori e le richieste probatorie rilevanti delle parti, motivando adeguatamente la decisione.
Massime di principio
- Per rettificare il valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, l'amministrazione non deve necessariamente effettuare un sopralluogo o instaurare un contraddittorio preventivo, salvo che tali adempimenti siano espressamente previsti dalla legge.
- Una stima dell'Agenzia del Territorio può costituire valido supporto dell'avviso, purché l'atto o la stima allegata indichino elementi sufficienti a comprendere il criterio di valutazione e le caratteristiche del bene.
- La motivazione dell'avviso e la prova della fondatezza della pretesa sono piani distinti: l'avviso deve indicare il criterio applicato, mentre in giudizio l'amministrazione deve dimostrare i presupposti fattuali e il valore concretamente determinato.
- Il contribuente può contestare la stima producendo elementi contrari, come caratteristiche urbanistiche, effettiva edificabilità, ubicazione, stato del bene, valori comparabili e condizioni del mercato.
- Un giudice non può annullare l'accertamento con formule generiche come "stima a tavolino" o "assenza di iter logico" senza esaminare i dati specifici contenuti nella stima e nelle difese delle parti.
- La motivazione giudiziale deve consentire di ricostruire il ragionamento decisorio; una motivazione solo apparente o incomprensibile può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente quale sia il valore corretto del bene: impone al giudice di merito un nuovo esame, applicando i principi indicati dalla Corte.
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