Cassazione Civile, Ordinanza n. 19688/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente era stata raggiunta da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, con contestazione di un maggior reddito derivante dalla sua asserita partecipazione, al 20%, a una società di fatto insieme ad altri soggetti. L'accertamento si fondava sulla ritenuta esistenza di una società estera (indicata come Transilvania Phone, con sede in Romania) utilizzata per commercializzare telefoni in una presunta frode IVA di tipo carosello, con operazioni qualificate dall'Ufficio come fittiziamente estero-Italia anziché Italia-Italia, attraverso la dissimulazione di una società di fatto. Nei giudizi di merito la contribuente aveva contestato la sussistenza della frode e, in cassazione, ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 2247 c.c., sostenendo che mancavano gli elementi costitutivi della società e che quindi non poteva ravvisarsi una società di fatto tra i soggetti coinvolti nell'accertamento.
La decisione
La Corte ha rilevato in via preliminare la violazione del contraddittorio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario tra la presunta società di fatto e tutti i soci coinvolti. Ha affermato che, nelle controversie tributarie sulla configurabilità o meno di una società di fatto, tutti i soggetti interessati sono litisconsorti necessari, perché la decisione incide in modo inscindibile sulla posizione di tutti. Poiché il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di Roma, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente nel rispetto del contraddittorio. I motivi di ricorso sulla motivazione apparente e sulla sussistenza della società di fatto sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
primo comma, numeri 3, 4 e 5
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente.
È evocato quale norma sulla motivazione della sentenza, in relazione alla denuncia di motivazione apparente.
È evocato quale disposizione sulla motivazione degli atti del processo tributario, in relazione alla denunciata motivazione apparente.
È richiamato per contestare il mancato accertamento degli elementi costitutivi della società, ai fini dell'esistenza della società di fatto.
È la norma implicata dal principio del litisconsorzio necessario richiamato dalla Corte nelle controversie sulla società di fatto.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie che riguardano l'accertamento dell'esistenza o della non esistenza di una società di fatto, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci, perché la decisione è inscindibilmente comune a tutti i soggetti coinvolti.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- Se il giudizio di merito è stato celebrato senza il litisconsorzio necessario, la cassazione deve dichiarare la nullità e rinviare al primo giudice, quando non sia possibile ricostituire validamente il contraddittorio in sede di legittimità.
- Quando viene accertata una nullità processuale radicale per difetto di contraddittorio, i motivi di ricorso che attengono al merito restano assorbiti.
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