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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19447/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a omesso pagamento dell'IVA per l'anno 1997. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo tardiva la notifica della cartella. In appello l'Agenzia delle entrate aveva ottenuto riforma della decisione, sostenendo che la cartella fosse tempestiva perché emessa a seguito di istanza di condono e di parziale inadempimento del pagamento dovuto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio in appello, perché l'atto di gravame non sarebbe stato notificato anche all'agente della riscossione, già parte del primo grado; 2) violazione del divieto di domande/eccezioni nuove in appello, per avere l'Ufficio introdotto per la prima volta la tesi dell'emissione della cartella per parziale inadempimento del condono; 3) violazione della disciplina del condono, per non avere la CTR escluso il perfezionamento della procedura e, quindi, la legittimità del recupero.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che, poiché il giudizio di primo grado si era svolto anche nei confronti dell'agente della riscossione e la questione riguardava la tempestività della notifica della cartella, l'appello dell'Agenzia doveva essere proposto nei confronti di tutte le parti che avevano partecipato al primo grado, integrando un litisconsorzio necessario di natura processuale. La mancata notificazione dell'appello al litisconsorte pretermesso non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma la nullità del giudizio di secondo grado. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, affinché provveda a integrare il contraddittorio e a riesaminare la causa, oltre che sulle spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello deve essere notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado quando la controversia coinvolge anche posizioni riferibili al litisconsorte pretermesso; la mancata notifica integra una nullità del giudizio di secondo grado per difetto di contraddittorio.
  • La mancata evocazione in appello di una parte presente nel primo grado non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: il vizio consiste nella nullità del grado successivo, sanabile mediante integrazione del contraddittorio davanti al giudice del rinvio o del riesame.
  • Quando la materia del contendere attiene anche ad attività propria dell'agente della riscossione, come la tempestività della notifica della cartella, non si versa in una causa scindibile e il contraddittorio va esteso a tutti i soggetti che hanno partecipato al primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiLitisconsorzio necessario

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