Cassazione Civile, Ordinanza n. 19447/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a omesso pagamento dell'IVA per l'anno 1997. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo tardiva la notifica della cartella. In appello l'Agenzia delle entrate aveva ottenuto riforma della decisione, sostenendo che la cartella fosse tempestiva perché emessa a seguito di istanza di condono e di parziale inadempimento del pagamento dovuto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio in appello, perché l'atto di gravame non sarebbe stato notificato anche all'agente della riscossione, già parte del primo grado; 2) violazione del divieto di domande/eccezioni nuove in appello, per avere l'Ufficio introdotto per la prima volta la tesi dell'emissione della cartella per parziale inadempimento del condono; 3) violazione della disciplina del condono, per non avere la CTR escluso il perfezionamento della procedura e, quindi, la legittimità del recupero.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che, poiché il giudizio di primo grado si era svolto anche nei confronti dell'agente della riscossione e la questione riguardava la tempestività della notifica della cartella, l'appello dell'Agenzia doveva essere proposto nei confronti di tutte le parti che avevano partecipato al primo grado, integrando un litisconsorzio necessario di natura processuale. La mancata notificazione dell'appello al litisconsorte pretermesso non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma la nullità del giudizio di secondo grado. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, affinché provveda a integrare il contraddittorio e a riesaminare la causa, oltre che sulle spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte decide la causa soprattutto sulla disciplina del contraddittorio in appello nel processo tributario.
art. 14, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente; la Corte non lo utilizza come base decisiva, concentrandosi sull'art. 53 del medesimo decreto.
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado"
impone che l'appello tributario sia proposto contro tutte le parti presenti nel primo grado, determinando un litisconsorzio necessario processuale anche se mancava quello sostanziale originario.
art. 57, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
dedotto come norma violata per asserite eccezioni nuove in appello; motivo assorbito e non esaminato nel merito.
art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289
dedotto come norma sulla procedura di condono; motivo assorbito e non esaminato nel merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio processuale dedotto per la violazione del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio di violazione di legge per il secondo e il terzo motivo.
richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello deve essere notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado quando la controversia coinvolge anche posizioni riferibili al litisconsorte pretermesso; la mancata notifica integra una nullità del giudizio di secondo grado per difetto di contraddittorio.
- La mancata evocazione in appello di una parte presente nel primo grado non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: il vizio consiste nella nullità del grado successivo, sanabile mediante integrazione del contraddittorio davanti al giudice del rinvio o del riesame.
- Quando la materia del contendere attiene anche ad attività propria dell'agente della riscossione, come la tempestività della notifica della cartella, non si versa in una causa scindibile e il contraddittorio va esteso a tutti i soggetti che hanno partecipato al primo grado.
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