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Sentenza

Sentenza n. 3938/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01644/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale di condono edilizio relativo a tettoie metalliche e container, fondato sul parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, nonché il parere soprintendentizio e il parere della Commissione Edilizia Integrata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una domanda di condono edilizio presentata ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47/1985 per tettoie metalliche con copertura in ondulato plastico e container destinati a deposito artigianale, realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico lungo il Naviglio Brenta. La Commissione Edilizia Integrata aveva espresso parere negativo, rilevando l'incongruità dei materiali e delle forme rispetto al contesto tutelato, l'effetto di intrusione e la compromissione della vista del bene paesaggistico. Dopo l'adeguamento della pianificazione comunale al PTRC e al PALAV, il Comune aveva ritenuto cessata la competenza transitoria della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e aveva richiesto il parere della Soprintendenza, che aveva espresso parere negativo per l'estraneità delle opere, sotto il profilo dei materiali e della morfologia, alla riviera del Naviglio Brenta. Il Comune aveva quindi respinto la domanda di condono. L'impresa aveva impugnato il diniego e i pareri presupposti deducendo: incompetenza della Soprintendenza, assumendo la perdurante competenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia; difetto di istruttoria e di motivazione dei pareri, ritenuti generici e non riferiti ai singoli manufatti; travisamento, illogicità, contraddittorietà e sviamento; omessa considerazione della destinazione urbanistica dell'area e della presenza di altri manufatti analoghi; violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata valutazione delle osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi. In appello ha censurato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso, insistendo sui medesimi profili e sostenendo che il PALAV non fosse equiparabile al piano comprensoriale previsto dalla legge speciale per Venezia e che l'adeguamento urbanistico comunale non fosse completo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto provato l'avvenuto adeguamento del PRG del Comune di Venezia al PALAV, sulla base dell'atto di indirizzo della Giunta comunale e della nota della Regione Veneto, entrambe non impugnate. Ha ritenuto inoltre che il PALAV avesse sostituito, per funzione e contenuti, il piano comprensoriale previsto dalla legge n. 171/1973. Ne è derivato il superamento del regime transitorio e la cessazione della competenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, con conseguente legittimità della richiesta di parere alla Soprintendenza. Quanto al secondo motivo, ha giudicato adeguatamente motivati sia il parere della Commissione Edilizia Integrata sia quello della Soprintendenza. Il primo descriveva le opere, il loro impatto visivo e ambientale e valutava il complesso oggetto della domanda di condono, che riguardava unitariamente tettoie e container; il secondo, pur sintetico, indicava l'incompatibilità dei manufatti con il contesto paesaggistico tutelato. Il giudice ha ribadito che la valutazione paesaggistica ha natura tecnico-discrezionale ed è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento o assoluta carenza di motivazione, vizi non ravvisati nel caso concreto. La destinazione urbanistica dell'area e la presenza di altri manufatti non erano idonee a imporre un diverso esito, poiché la compatibilità paesaggistica deve essere valutata in concreto e la presenza di altri interventi non fonda un diritto alla sanatoria o alla parità di trattamento. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego comunale, che aveva esplicitato il carattere vincolante del parere soprintendentizio negativo e, quindi, la ragione per cui le osservazioni della parte non avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento. Non è stata ravvisata una violazione sostanziale delle garanzie partecipative. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • artt. 31 e seguenti l. 47/1985

    Disciplina la domanda di condono edilizio e, tramite l'art. 32, la valutazione della compatibilità delle opere sottoposte a vincolo paesaggistico.

  • artt. 5 e 6 l. 171/1973

    art. 6, comma 1: "sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati"

    Il regime transitorio attribuito alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia opera fino al completamento dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano comprensoriale, ritenuto sostituito dal PALAV nel caso deciso.

  • art. 4 l. 360/1991

    È richiamato quale base normativa del superamento del regime transitorio collegato all'adeguamento della pianificazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone l'obbligo di motivazione; nel caso concreto il diniego e i pareri presupposti sono stati ritenuti sufficientemente motivati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non risultano violate in senso sostanziale quando il provvedimento dà conto del carattere vincolante del parere negativo e le osservazioni non avrebbero potuto incidere sull'esito.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica e il ruolo della Soprintendenza; il parere negativo è stato ritenuto adeguato e vincolante nel procedimento di condono.

  • art. 157 d.lgs. 42/2004

    Individua il vincolo paesaggistico gravante sull'area, già derivante dal decreto ministeriale richiamato nella decisione.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    È richiamato nelle difese ministeriali quale ulteriore fondamento del vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

  • art. 40 c.p.a.

    È stato invocato dalle amministrazioni per contestare la specificità dei motivi d'appello, ma il Consiglio di Stato ha deciso il gravame nel merito.

Massime di principio

  • Quando la pianificazione comunale risulta adeguata al PALAV e il PALAV è ritenuto funzionalmente e contenutisticamente sostitutivo del piano comprensoriale previsto dalla legge speciale per Venezia, cessa il regime transitorio di competenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e il parere paesaggistico può essere richiesto alla Soprintendenza.
  • La mancata impugnazione degli atti comunali e regionali che attestano il completamento dell'adeguamento della pianificazione al PALAV ne consolida gli effetti e impedisce di rimettere in discussione, nel giudizio contro il successivo diniego di condono, il presupposto della cessazione della competenza della Commissione di Salvaguardia, salvo adeguata prova contraria.
  • La valutazione di compatibilità paesaggistica è tecnico-discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti e alla carenza assoluta di motivazione; una motivazione sintetica è sufficiente quando individua l'incompatibilità concreta delle opere, per materiali e morfologia, con il contesto paesaggistico tutelato.
  • Nel procedimento di condono, la motivazione del parere paesaggistico può riferirsi unitariamente al complesso dei manufatti quando la domanda riguarda il complesso nel suo insieme; non è necessario esaminare separatamente ogni elemento se la valutazione consente di comprendere le ragioni dell'incompatibilità paesaggistica dell'intervento considerato.
  • In presenza di un parere paesaggistico negativo dell'autorità competente, il diniego comunale di condono ha contenuto sostanzialmente vincolato; pertanto, la mancata confutazione analitica delle osservazioni partecipative non determina l'illegittimità del diniego se il provvedimento esplicita il carattere vincolante del parere e le osservazioni non avrebbero potuto condurre a un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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