Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la nullità, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia, previa sospensione. Il diniego si fondava principalmente sulla condanna, divenuta irrevocabile, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, per il reato di rapina aggravata, nonché su ulteriori precedenti e segnalazioni: deferimenti per tentato furto e furto, una contestazione amministrativa per detenzione di stupefacenti per uso personale e un'archiviazione per particolare tenuità del fatto relativa a resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale, sostenendo che il provvedimento finale avesse valorizzato elementi nuovi rispetto al preavviso di rigetto, inclusi fatti risalenti al 2015, la segnalazione del 2017 e dettagli sulle modalità della rapina. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 Cost., sostenendo che l'Amministrazione avesse escluso in modo assertivo il divieto di espulsione per gravi condizioni di salute senza verificare concretamente l'accessibilità e l'adeguatezza delle cure nel Paese di origine, nonostante la patologia, l'invalidità civile e la necessità di terapia e presa in carico specialistica. Il terzo motivo denunciava eccesso di potere per motivazione contraddittoria, insufficiente o apparente, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 3 l. 241/1990, contestando la valutazione della pericolosità sociale come sommatoria di episodi risalenti e privi, salvo la condanna per rapina, di definitività penale, nonché l'omessa considerazione del percorso di integrazione, della condotta successiva e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo poiché il preavviso di rigetto aveva già richiamato, oltre all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, la condanna per rapina; tale condanna, anche se pronunciata mediante patteggiamento, era divenuta definitiva e costituiva titolo automaticamente ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Gli ulteriori precedenti indicati per la prima volta nel provvedimento finale sono stati qualificati come elementi meramente confermativi, privi di incidenza sulla legittimità del diniego. Il Collegio ha inoltre affermato che la valutazione della pericolosità sociale può fondarsi non solo su condanne definitive o misure di prevenzione, ma anche su comportamenti sintomatici di un'inclinazione alla devianza o alla violazione delle regole della civile convivenza, anche a prescindere dall'esito del procedimento penale. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto insufficiente la prova offerta dal ricorrente: la documentazione dimostrava lo stato di salute, ma non l'inadeguatezza delle cure disponibili nel Paese di origine, requisito necessario per il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998. La Questura non aveva negato la patologia, ma aveva rilevato che il ricorrente aveva già seguito un trattamento sanitario adeguato nel Paese di origine. Il TAR ha aggiunto che l'interessato avrebbe potuto presentare una specifica domanda di permesso di soggiorno per cure mediche. Le spese di lite sono state compensate per la parziale novità delle questioni e la particolare posizione del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione, previo avviso alle parti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La sua violazione è stata esclusa perché il preavviso aveva già indicato la condanna per rapina e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; gli ulteriori elementi del provvedimento finale avevano natura meramente confermativa.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

    La condanna, anche non definitiva e compresa quella conseguente a patteggiamento, per uno dei reati richiamati dall'art. 4, comma 3, costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso, salvo il caso di legami familiari rilevanti che imponga una valutazione comparativa.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Individua le condanne penali ostative all'ingresso e al soggiorno; la rapina rientrante tra i reati richiamati dall'art. 380 c.p.p. è stata ritenuta automaticamente ostativa.

  • art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998

    degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza

    Il divieto di espulsione richiede non soltanto la prova della patologia, ma anche la dimostrazione dell'inadeguatezza delle cure nel Paese di origine e del rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione e istruttoria è stata respinta poiché il provvedimento era fondato sulla condanna ostativa e sugli ulteriori elementi valutativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali contenuti nella decisione.

Massime di principio

  • La condanna, anche pronunciata mediante applicazione della pena su richiesta delle parti e anche se non definitiva, per uno dei reati richiamati dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 può costituire causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo la specifica disciplina sui legami familiari rilevanti.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non sussiste quando il preavviso di rigetto abbia già rappresentato il nucleo decisivo della ragione ostativa e gli ulteriori elementi inseriti nel provvedimento finale siano soltanto confermativi e non autonomamente decisivi.
  • Ai fini della valutazione della pericolosità sociale dello straniero, l'Amministrazione può considerare non soltanto condanne penali definitive o misure di prevenzione, ma anche condotte sintomatiche di un'inclinazione alla devianza o alla violazione delle regole della civile convivenza, indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
  • Per ottenere il riconoscimento del divieto di espulsione per gravi condizioni di salute ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998, non è sufficiente documentare la patologia: occorre fornire prova dell'inadeguatezza delle cure disponibili nel Paese di origine e del rilevante pregiudizio alla salute derivante dal rimpatrio.
  • La documentazione relativa allo stato di salute, ove non dimostri anche l'inaccessibilità o l'inadeguatezza delle cure nel Paese di origine, non è sufficiente a superare una causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.