Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della Graduatoria emessa dal Consorzio Ovest Solidale, in persona del Dirigente Dott. -OMISSIS-, di cui al n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, e comunicato al ricorrente in pari data; - nonché, in ogni caso, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del “Progetto Vita Indipendente”, nella parte relativa alla valutazione e al punteggio attribuito al progetto del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale redatta dal Consorzio Ovest Solidale, deducendo, tra l’altro, difetto di motivazione e difetto di istruttoria nella valutazione del progetto presentato e nell’attribuzione del punteggio, nonché la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Nel corso del giudizio il Consorzio ha adottato una determinazione di annullamento parziale in autotutela, limitatamente alla valutazione e al punteggio assegnati al ricorrente, e ha riaperto il procedimento di valutazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento impugnato era stato parzialmente annullato in autotutela proprio con riferimento ai vizi dedotti dal ricorrente e che, all’esito della riapertura del procedimento, il Consorzio aveva proceduto a una nuova valutazione, attribuendo al ricorrente 73 punti e un contributo di 900 euro mensili. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e alla riedizione del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato nella parte contestata e riapre il procedimento, adottando una nuova valutazione idonea a soddisfare la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
- L’annullamento parziale in autotutela dell’atto impugnato, accompagnato dalla riedizione del procedimento e dall’adozione di un nuovo esito favorevole per il ricorrente, rende attuale la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Come è indicizzato
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