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Sentenza

Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - della determinazione n. 8 del 26 gennaio 2022, comunicata con nota ricevuta il 1° marzo successivo, con cui il Responsabile Area Tecnica del Comune di Caselle T.se ha: 1) autorizzato Tintoria di Caselle all’istallazione dell’essiccatoio di cui alla SCIA 6458-PE-396-2017 del 30 ottobre 2017 con la prescrizione di comunicare l’avvenuta installazione e consentire a Comune ed A.R.P.A. la verifica in opera del rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 rispetto ai ricettori costituenti il condominio Ex Opificio; 2) approvato la Relazione di clima e impatto acustico a firma dell’Ing. Berra, affinché costituisca ad ogni effetto di legge il documento di valutazione di clima acustico sulla base del quale il Condominio Ex Opificio e i singoli condomini dovranno elaborare gli interventi di mitigazione acustica di cui all’ordinanza comunale n. 4608 del 15 febbraio 2017; - del verbale 11 novembre 2021 della conferenza di servizi simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter L. 241/1990, avente ad oggetto: - 1) redazione di clima acustico per i fabbricati residenziali siti in Caselle T.se, Via Filatoio, n. 21; - 2) verifica di impatto acustico per i fabbricati industriali siti in Caselle T.se, Via Filatoio, n. 21, nonché dei pareri ivi espressi dal Comune di Caselle T.se, dalla Città Metropolitana e dall’A.R.P.A. e del provvedimento di approvazione della valutazione di clima acustico redatta per conto dell’Amministrazione comunale dall’Ing. Giudo Berra; - dei verbali delle precedenti sedute di conferenza di servizi, del 29 marzo, 18 luglio 2019, 1° luglio e 13 ottobre e di tutti gli atti relativi alla medesima, ivi compresi gli elaborati presentati dall’Ing. Giudo Berra quale tecnico competente in acustica nominato dal Comune; - nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo e/o comunque connesso, anche non noto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al contributo forfettario IVA e CPA come per legge, nonché rifusione del contributo unificato versato.

Giustizia amministrativa202200679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale che autorizzava l'installazione di un essiccatoio, approvava una relazione di clima e impatto acustico e disciplinava le verifiche del rispetto dei limiti acustici, unitamente agli atti della conferenza di servizi e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale n. 8 del 26 gennaio 2022, il verbale della conferenza di servizi dell'11 novembre 2021, i verbali delle precedenti conferenze e gli ulteriori atti connessi. Gli atti riguardavano l'autorizzazione all'installazione di un essiccatoio presso un'attività industriale, l'approvazione della relazione di clima e impatto acustico e gli interventi di mitigazione acustica riferiti al condominio Ex Opificio. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito esclusivamente in rito a seguito della rinuncia al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell'atto di rinuncia depositato dai ricorrenti il 31 marzo 2026, con cui essi hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stato esaminato il merito delle censure relative agli atti comunali, alla conferenza di servizi o alla valutazione acustica. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito e conformemente alla richiesta delle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia e alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Disciplina la conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona, richiamata quale base procedimentale della conferenza oggetto di impugnazione.

  • D.P.C.M. 14 novembre 1997

    Individua i limiti acustici il cui rispetto doveva essere verificato in opera, secondo la determinazione impugnata.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente mediante rinuncia al ricorso, comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio senza esame delle censure di merito.
  • Quando il giudizio è definito esclusivamente in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate, soprattutto se tale regolazione è conforme alla richiesta delle parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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