Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione a una società della concessione per l'occupazione a uso parcheggio di un'area demaniale marittima, nonché gli atti della procedura comparativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'assegnazione della concessione demaniale marittima alla società controinteressata, deducendo: 1) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e carenza assoluta di motivazione, poiché la determinazione finale non avrebbe indicato lo svolgimento della procedura, i punteggi e le ragioni dell'esito, né sarebbe stato sufficiente il richiamo ai verbali non inizialmente ostesi; 2) violazione dell'Allegato S/3, lett. e), n. 7, l.r. Veneto n. 33/2002 e dell'art. 9 del regolamento comunale, nonché falsità del presupposto e carenza di istruttoria, per l'attribuzione alla società dei 15 punti relativi alla gestione diretta, nonostante l'attuale affidamento dell'attività di parcheggio a un'impresa terza; 3) violazione degli artt. 46 e 48 e dell'Allegato S/3, lett. e), l.r. n. 33/2002, perché il criterio regolamentare relativo all'adesione a enti o associazioni di promozione turistica non sarebbe stato previsto dalla legge regionale; 4) con motivi aggiunti, violazione dell'art. 101 d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di immodificabilità dell'offerta e par condicio, per l'attivazione del soccorso istruttorio in favore della società relativamente all'impiego di manodopera locale. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contro l'attribuzione alla ricorrente dei punteggi relativi al piano di investimenti e alla gestione diretta, sostenendo che la ricorrente non fosse imprenditrice e non avrebbe potuto assicurare direttamente la gestione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure. Il primo motivo è stato respinto perché il rinvio ai verbali delle sedute della commissione costituisce motivazione per relationem sufficiente: i verbali descrivevano l'avvio e lo svolgimento della procedura, i pareri acquisiti, l'ammissione delle proposte, il soccorso istruttorio, i punteggi e la graduatoria finale. Il secondo motivo è stato respinto perché la documentazione dimostrava soltanto che la gestione era affidata a terzi al momento della domanda, senza provare che anche la nuova concessione sarebbe stata esternalizzata. La gestione diretta costituisce la modalità ordinaria di esercizio della concessione ai sensi dell'art. 53, comma 1, l.r. n. 33/2002; l'eventuale subingresso o affidamento a terzi deve invece essere dichiarato e autorizzato. Inoltre, il regolamento esclude l'autorizzazione alla subconcessione o al subingresso quando la gestione diretta abbia costituito elemento di preferenza. Il terzo motivo è stato respinto perché il criterio regolamentare n. 9 costituisce una specificazione del criterio n. 6 dell'Allegato S/3, relativo ai soggetti imprenditoriali attivi nel turismo, e mira a valorizzare il radicamento dell'attività nel territorio; i criteri regionali possono essere integrati e precisati dagli enti locali nel rispetto di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché anche la sottrazione dei 10 punti contestati non avrebbe consentito alla ricorrente di superare il divario di 11 punti. È stato comunque ritenuto infondato: le procedure comparative per concessioni demaniali marittime non sono soggette alle forme tipiche del codice dei contratti pubblici, essendo sufficienti trasparenza, imparzialità e parità di condizioni. In tale contesto il soccorso istruttorio può avere portata più flessibile e consentire chiarimenti o integrazioni non sostanziali dell'offerta, soprattutto quando l'elemento integrato risultava già desumibile dalla documentazione originaria. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale escludeva qualsiasi utilità derivante dalla sua eventuale accoglienza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il rinvio a verbali dettagliati può integrare una motivazione per relationem sufficiente quando consenta di ricostruire le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 46 l.r. Veneto n. 33/2002
La procedura di rilascio e modifica delle concessioni demaniali marittime deve rispettare la disciplina regionale e i criteri applicabili alla comparazione delle domande.
art. 48 l.r. Veneto n. 33/2002
La disposizione disciplina la procedura applicabile al rilascio, rinnovo e modifica delle concessioni demaniali marittime, mediante confronto tra le istanze concorrenti.
art. 52, comma 4, l.r. Veneto n. 33/2002
L'affidamento ad altri delle attività oggetto della concessione costituisce un'eccezione alla gestione diretta e richiede specifica considerazione e autorizzazione.
art. 53, commi 1 e 2, l.r. Veneto n. 33/2002
il concessionario deve esercitare direttamente la concessione
La gestione diretta è la modalità ordinaria di esercizio della concessione; subingresso o esternalizzazione devono essere dichiarati e autorizzati.
art. 9 del Regolamento comunale di disciplina delle attività balneari
I criteri regionali di valutazione possono essere specificati mediante parametri regolamentari locali, purché coerenti con la legge regionale e rispettosi di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento.
Allegato S/3, lett. e), l.r. Veneto n. 33/2002
I criteri regionali costituiscono la base della valutazione comparativa delle domande di concessione e possono essere integrati o precisati dagli enti locali senza alterarne la funzione.
art. 101 d.lgs. 36/2023
La disciplina del soccorso istruttorio prevista per i contratti pubblici non è direttamente applicabile alle procedure comparative per concessioni demaniali marittime, non soggette alle forme tipiche del codice dei contratti pubblici.
art. 37 cod. nav.
risponda ad un più rilevante interesse pubblico
La concessione demaniale marittima deve essere assegnata secondo una comparazione orientata alla migliore gestione del bene e al più rilevante interesse pubblico.
art. 46 cod. nav.
Il subingresso o l'affidamento a terzi nell'esercizio della concessione richiedono autorizzazione.
artt. 17 e 18 del Regolamento comunale di disciplina delle attività balneari
L'autorizzazione alla subconcessione o al subingresso è negata quando l'esercizio diretto abbia costituito elemento di preferenza nella comparazione.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per concessioni demaniali marittime, il rinvio dell'atto finale a verbali dettagliati è idoneo a integrare la motivazione per relationem quando i verbali consentano di ricostruire lo svolgimento della procedura, i criteri applicati, i punteggi e le ragioni della graduatoria.
- La gestione diretta della concessione demaniale costituisce la modalità ordinaria di esercizio; l'affidamento a terzi o il subingresso rappresentano eccezioni che devono essere espressamente dichiarate e autorizzate. L'affidamento attuale a un terzo non dimostra, da solo, che anche la futura concessione sarà esternalizzata.
- I criteri di valutazione stabiliti dalla normativa regionale per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime possono essere integrati e precisati dagli enti locali mediante regolamento, purché la specificazione sia coerente con il criterio legislativo e rispetti proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento.
- Le procedure comparative per concessioni demaniali marittime non devono necessariamente svolgersi secondo le forme tipiche delle gare disciplinate dal codice dei contratti pubblici; è sufficiente che siano assicurate trasparenza, imparzialità, parità di condizioni ed effettività del confronto tra le domande.
- Nelle procedure comparative per concessioni demaniali marittime, il soccorso istruttorio può avere portata più flessibile rispetto agli appalti pubblici e consentire chiarimenti o integrazioni non sostanziali dell'offerta, quando l'elemento precisato sia già desumibile dalla documentazione originaria e non venga alterata la proposta né compromessa la parità di trattamento.
- Una censura relativa a un punteggio è inammissibile per carenza di interesse quando, anche mediante la sottrazione integrale del punteggio contestato alla prima classificata, il ricorrente non potrebbe comunque superare il divario esistente e conseguire l'assegnazione.
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