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Sentenza

Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Venezia ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata nel giugno 2024. Il diniego era fondato sulla condanna definitiva alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e a una multa per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990, nonché per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il Questore ha ritenuto il reato di spaccio ostativo al soggiorno e idoneo a legittimare il diniego senza autonoma valutazione dell’attuale pericolosità sociale, dando tuttavia atto della memoria difensiva relativa alla situazione familiare e lavorativa dell’interessato. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, sostenendo che l’amministrazione avesse applicato un automatismo espulsivo fondato sulla sola condanna, senza valutare la pericolosità sociale concreta e attuale, la condotta successiva al reato e il percorso di integrazione. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. e dell’art. 8 CEDU, per omesso o sproporzionato bilanciamento tra tutela dell’ordine pubblico e diritto alla vita privata e familiare. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere il Questore adeguatamente considerato la natura e l’effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’integrazione sociale e lavorativa e i legami con il Paese d’origine.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha distinto la fattispecie esaminata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, che aveva escluso l’automatismo ostativo per ipotesi di condanna relative a reati di minore offensività, quali il c.d. piccolo spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Tale pronuncia non impedisce al legislatore di prevedere automatismi per reati di particolare gravità, purché fondati su un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra ordine pubblico e diritti dello straniero. Secondo il TAR, la condanna definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990, considerata la rilevante cornice edittale e la concreta quantità di sostanza stupefacente detenuta, pari a quasi 700 dosi di cocaina, costituisce un indice sufficientemente significativo di pericolosità sociale e giustifica l’applicazione della causa ostativa al rinnovo. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha riconosciuto che la presenza di legami familiari impone comunque l’applicazione della valutazione individualizzata prevista dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 286/1998, anche in presenza di un reato ostativo. Ha tuttavia ritenuto che tale valutazione fosse stata concretamente svolta dal Questore e che il bilanciamento non fosse irragionevole. In particolare, l’amministrazione aveva considerato la relazione coniugale e l’attività lavorativa, ma aveva attribuito prevalenza alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in assenza di figli minori cittadini italiani, di situazioni di dipendenza assoluta o di altri vincoli eccezionali con il tessuto sociale italiano. La moglie aveva la medesima cittadinanza del ricorrente, sicché il rimpatrio non avrebbe comportato necessariamente la disgregazione del nucleo familiare; inoltre, il rapporto di lavoro era stato instaurato pochi mesi prima della domanda di rinnovo e non dimostrava un radicamento particolarmente intenso. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero [...] che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, [...] per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2 [...] del codice di procedura penale.

    La disposizione individua le condanne per determinati reati come ostative all’ingresso e, in collegamento con l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

    La condanna per un reato ostativo può fondare il diniego o il mancato rinnovo; quando lo straniero ha legami familiari in Italia, l’amministrazione deve comunque considerare natura ed effettività dei vincoli familiari, legami con il Paese d’origine e durata del soggiorno in Italia.

  • art. 5, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 286/1998

    Si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

    La norma introduce una valutazione individualizzata e un bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare anche quando ricorre una causa ostativa, senza imporre necessariamente la prevalenza dei legami familiari.

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990

    Reclusione da sei a venti anni e multa da euro 26.000 a euro 260.000.

    La rilevante offensività e la cornice sanzionatoria del reato di spaccio considerato rendono ragionevole la presunzione legislativa della sua sintomaticità rispetto alla pericolosità sociale.

  • art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p.

    Il reato previsto dall’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990 rientra tra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e, pertanto, tra le fattispecie richiamate dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 8 CEDU

    Rileva nel bilanciamento tra il diniego del soggiorno per ragioni di ordine pubblico e la tutela della vita privata e familiare dello straniero.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88/2023

    Ha dichiarato incostituzionale l’automatismo ostativo per alcune condanne relative a reati di minore offensività, imponendo una verifica concreta della pericolosità sociale; la pronuncia non è stata estesa dal TAR alle condanne definitive per il più grave reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990.

Massime di principio

  • La condanna definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990 può costituire causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che sia sempre necessaria un’autonoma e ulteriore prognosi sull’attuale pericolosità sociale, in ragione della particolare gravità e offensività del reato.
  • L’incostituzionalità degli automatismi ostativi affermata per condanne relative a reati di minore offensività non comporta il superamento generalizzato del modello legislativo che attribuisce efficacia ostativa automatica alle condanne per reati di particolare gravità, purché il bilanciamento legislativo sia ragionevole e proporzionato.
  • La presenza di legami familiari nel territorio nazionale impone all’amministrazione, anche in presenza di una condanna per reato ostativo, di valutare natura ed effettività dei vincoli familiari, durata del soggiorno, legami con il Paese d’origine e complessiva situazione personale, effettuando un bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare.
  • Nel bilanciamento previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, la relazione coniugale e l’inserimento lavorativo non prevalgono necessariamente sull’interesse alla sicurezza pubblica, soprattutto in presenza di una condanna definitiva per un grave reato e in assenza di figli minori cittadini italiani, dipendenza assoluta o altri vincoli familiari eccezionali.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di merito a quella ampiamente discrezionale dell’amministrazione in ordine al bilanciamento tra ordine pubblico e vita familiare, ma deve verificare l’effettivo svolgimento della valutazione e l’assenza di irragionevolezza, difetto di istruttoria o motivazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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