Cassazione Civile, Ordinanza n. 07629/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da un fratello nei confronti dell'altro per ottenere, in via principale, il trasferimento di un immobile e, in subordine, la restituzione di somme asseritamente anticipate per l'acquisto e la ristrutturazione del bene, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto la domanda subordinata e condannato il convenuto al pagamento di euro 173.600,00; la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. In cassazione il soccombente ha dedotto quattro gruppi di censure: 1) violazione degli artt. 345, 112 e 167 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuove e quindi inammissibili le doglianze svolte in appello sulla titolarità di parte delle somme depositate sui conti dei genitori, sostenendo che si trattasse di mere difese; 2) violazione degli artt. 1782 e 2697 c.c. e, inoltre, degli artt. 246 c.p.c., 2697, 1703, 1269 e 1180 c.c., per avere la sentenza attribuito rilevanza alla circostanza che le somme erano depositate affinché fossero versate all'altro fratello, e per avere valorizzato le dichiarazioni testimoniali dei genitori, che il ricorrente assumeva incompatibili con la loro partecipazione alla causa; 3) la sentenza non riporta un autonomo terzo motivo di ricorso per cassazione, ma passa direttamente al quarto; 4) violazione degli artt. 1350, 1392 e 1813 c.c. per avere ritenuto validamente stipulato oralmente un mandato senza rappresentanza avente ad oggetto l'acquisto di un immobile, con conseguente assenza di forma scritta ad substantiam. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi esaminati: ha qualificato come nuova eccezione, e non mera difesa, la ricostruzione fattuale proposta per la prima volta in appello; ha escluso che la censura sulle prove consentisse un riesame del merito, rilevando anche la tardività dell'eccezione sulla testimonianza e l'assenza di un'effettiva qualità di parte dei genitori; ha infine richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il patto fiduciario con oggetto immobiliare, anche se orale, non richiede la forma scritta ad substantiam, essendo un atto interno con effetti obbligatori, idoneo a fondare l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa restitutoria/obbligatoria dell'attore ed ha respinto tutte le censure del ricorrente, ritenendo: inammissibile o infondato il tentativo di introdurre in appello una ricostruzione fattuale nuova sulla titolarità delle somme; inammissibile il riesame del materiale probatorio mascherato da violazione di legge; tardiva e comunque infondata l'eccezione sulla testimonianza dei genitori; infondato il motivo sulla forma del rapporto fiduciario, alla luce del principio delle Sezioni Unite sul patto fiduciario immobiliare orale. Ha inoltre posto le spese di legittimità a carico del ricorrente e ha dichiarato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
non possono essere introdotte in appello nuove eccezioni in senso stretto o nuovi temi di indagine fattuale e giuridica
la censura di violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati
le eccezioni e le difese devono essere articolate tempestivamente nei termini processuali previsti
nel deposito irregolare il depositario acquista la proprietà del denaro solo se ha facoltà di servirsene; altrimenti la proprietà resta del depositante
la deduzione di violazione della norma sull'onere della prova non può risolversi in un riesame del merito e del materiale istruttorio
l'eccezione sull'incapacità a testimoniare va proposta tempestivamente ed è comunque infondata se i testi non sono parti del giudizio
richiamato dal ricorrente per sostenere il diverso inquadramento del rapporto, ma senza accoglimento
richiamato dal ricorrente, senza incidenza decisoria autonoma nel testo
richiamato dal ricorrente, senza incidenza decisoria autonoma nel testo
la forma scritta ad substantiam non è richiesta per il patto fiduciario immobiliare interno, sebbene il bene sia un immobile
richiamato dal ricorrente per contestare la validità del mandato orale, ma la Corte ha escluso il vizio
richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la disciplina invocata impedisse il riconoscimento del rapporto fiduciario orale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
accertata la soccombenza, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di fatti nuovi in appello, quando comporti una diversa ricostruzione della vicenda e l'apertura di un nuovo tema di indagine, integra una vera eccezione nuova ed è quindi inammissibile se proposta tardivamente.
- L'eccezione relativa all'inammissibilità o incapacità della prova testimoniale deve essere sollevata nel momento processuale corretto; se proposta solo in seguito è tardiva.
- Il giudice può qualificare giuridicamente il rapporto dedotto in giudizio senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché resti nei limiti dei fatti allegati dalle parti.
- Il patto fiduciario avente ad oggetto un immobile, anche se stipulato oralmente, è un accordo interno a effetti obbligatori e non richiede la forma scritta ad substantiam; una volta provato, può fondare la domanda di ritrasferimento del bene.
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