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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14165/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente a tempo indeterminato di una società che gestisce servizi ambientali è stato licenziato per giusta causa dopo una contestazione disciplinare fondata sulla reiterata pubblicazione, su una pagina Facebook seguita da lui, di post e commenti ritenuti diffamatori e lesivi del decoro, dell’onore e dell’immagine aziendale, nonché per il mancato rispetto di un ordine cautelare di rimozione dei contenuti e di cessazione delle pubblicazioni offensive. Il lavoratore aveva impugnato il recesso chiedendone l’illegittimità, il risarcimento del danno e la tutela ex art. 96 c.p.c.; il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione di legge sulla mancata ricezione di alcune contestazioni e provvedimenti disciplinari; 2) omessa pronuncia e violazione di legge sul tema della recidiva e della regolarità della notifica, anche con richiamo all’art. 1335 c.c.; 3) violazione degli artt. 21 Cost., 1 l. n. 300/1970 e 1175 e 1375 c.c. per non avere la Corte valutato l’esercizio del diritto di critica e di cronaca, la veridicità, pertinenza e continenza delle espressioni pubblicate, e l’esistenza di querele presentate dal lavoratore; 4) violazione di legge e omesso esame circa la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto agli addebiti, con richiamo al CCNL applicato. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per la doppia conforme e perché non colpivano la reale ratio decidendi; ha disatteso il terzo motivo per difetto di autosufficienza nella parte relativa alle querele e, nel resto, perché mirava a una rivalutazione di merito e perché l’accertamento della natura offensiva e denigratoria dei messaggi era già stato compiuto dal giudice di merito in coerenza con i limiti del diritto di critica; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità, la reiterazione delle condotte e la recidiva, oltre alla mancata ottemperanza all’ordine di cessazione delle pubblicazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore contro la sentenza d’appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento disciplinare. Ha escluso vizi di omessa pronuncia e di violazione di legge, ritenendo in parte inammissibili le censure perché proposte in un giudizio di doppia conforme senza indicazione delle ragioni di fatto divergenti tra primo e secondo grado, e in parte perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito. È stata confermata la valutazione dei giudici di merito sulla natura offensiva e diffamatoria dei messaggi pubblicati, sulla rilevanza disciplinare della reiterazione delle condotte e della recidiva, e sulla proporzionalità del licenziamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    è invocato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    il motivo è ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme e perché volto a una rivalutazione del fatto

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente i fatti e gli atti posti a fondamento delle censure; in difetto la doglianza è inammissibile

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzione di conoscenza delle dichiarazioni indirizzate, ma la censura non supera il vaglio di inammissibilità e di merito

  • art. 21 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di critica e cronaca

  • art. 1 l. n. 300/1970

    richiamato dal ricorrente in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero nel rapporto di lavoro

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere i limiti di correttezza e buona fede nel rapporto

  • art. 68 CCNL Utilitalia

    invocato dal ricorrente per sostenere la sproporzione della sanzione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla gravità delle condotte accertate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nella domanda originaria proposta dal lavoratore, respinta nei gradi di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata e quella di primo grado siano conformi nella ricostruzione dei fatti, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La censura che prospetta una questione nuova o fondata su fatti non indicati nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non assolve all’onere di autosufficienza, indicando dove e come la questione sia stata già dedotta nel merito.
  • Il diritto di critica del lavoratore è scriminante solo se esercitato entro i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti e dell’interesse alla conoscenza della notizia; espressioni fortemente denigratorie, offensive o accompagnate da insinuazioni fuorvianti possono legittimare la sanzione disciplinare.
  • La valutazione della natura offensiva dei contenuti diffusi dal lavoratore e della proporzionalità della sanzione disciplinare, quando fondata su un accertamento di gravità, reiterazione e recidiva, appartiene al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se la censura mira soltanto a ottenere una nuova ponderazione dei fatti.
  • Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare, l’inottemperanza a un ordine cautelare di cessare e rimuovere contenuti diffamatori può costituire circostanza rilevante per valutare la gravità della condotta e la recidiva.
  • La deduzione dell’irregolarità delle contestazioni disciplinari o della loro mancata ricezione deve confrontarsi con l’accertamento di merito circa la piena conoscenza degli addebiti da parte del lavoratore; se tale accertamento non è specificamente censurato, la doglianza non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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