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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28267/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra vicini di fondo. Un proprietario confinante aveva chiesto il pagamento della quota residua delle spese sostenute per la costruzione di un muro comune realizzato sul confine, oltre all’eliminazione o al taglio di alberi piantati in violazione delle distanze legali. Il convenuto aveva eccepito la prescrizione del credito relativo al muro e, in via riconvenzionale, aveva domandato l’arretramento di un pozzo ritenuto non rispettoso della distanza dal confine, oltre al risarcimento per lite temeraria. In appello, i successori del convenuto avevano visto parzialmente riformata la decisione di primo grado, con condanna al pagamento pro quota di una somma per il muro e rigetto sia della domanda di arretramento del pozzo sia della domanda ex art. 96 c.p.c. Gli eredi del convenuto hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 2946 c.c. e nullità del procedimento, sostenendo che la Corte d’appello avesse confuso la costruzione del muro con una sua sopraelevazione e avesse quindi errato nel ritenere non prescritta la pretesa di rimborso; 2) violazione degli artt. 116 e 184 c.p.c., per avere la Corte utilizzato una prova documentale asseritamente tardiva e valorizzato un documento contestato nella data certa e nella rilevanza fiscale; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 889 c.c., per l’erroneo calcolo della distanza del pozzo dal confine; 4) violazione dell’art. 96 c.p.c., per il mancato riconoscimento della lite temeraria, che i ricorrenti ritenevano dovuta anche in ragione del carattere bagatellare del credito azionato; 5) ulteriore violazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione alle spese, assumendo che, se l’impugnazione fosse stata accolta, anche la regolazione delle spese avrebbe dovuto essere cassata; 6) violazione degli artt. 92 e 324 c.p.c. per avere la Corte d’appello modificato la statuizione sulle spese di c.t.u. pur in assenza di specifica impugnazione sul punto da parte dell’appellante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente individuato nel 1988 l’innalzamento del muro e nel 1997 l’atto interruttivo della prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura ex art. 116 c.p.c. era formulata come mera contestazione del prudente apprezzamento delle prove e che, comunque, la Corte territoriale aveva basato la decisione sull’acquisizione del documento tramite ordine di esibizione e non su una tardiva produzione di parte. Ha ritenuto il terzo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, perché la misura del pozzo era stata correttamente calcolata con riferimento al punto più vicino dell’opera rilevante ai sensi dell’art. 889 c.c. Ha respinto il quarto motivo perché la condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza, che la Corte d’appello non aveva affermato nei confronti dei ricorrenti. Ha respinto il sesto motivo, rilevando che l’appellante aveva richiesto espressamente il ristoro delle spese e che l’accoglimento dell’appello comporta comunque una nuova regolazione ufficiosa di tutte le spese. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    La censura di prescrizione è stata respinta perché il giudice di merito aveva accertato in fatto un diverso momento di realizzazione dell’opera e un atto interruttivo intervenuto prima del maturare della prescrizione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dall’ordinamento o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non è invece consentito censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 184 c.p.c.

    La doglianza sulla tardività del documento è stata respinta perché il documento era stato acquisito in esecuzione di un ordine di esibizione del giudice istruttore.

  • art. 889 c.c.

    La distanza di pozzi/opere analoghe dal confine va misurata con riferimento al punto più vicino dell’opera rilevante, non alla diversa struttura esterna non considerata decisiva dal giudice di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria richiede un preventivo accertamento di soccombenza e di abuso processuale, non ricorrente nel caso esaminato.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza complessiva.

  • art. 92 c.p.c.

    L’accoglimento dell’appello impone una nuova regolazione delle spese secondo l’esito complessivo della lite.

  • art. 324 c.p.c.

    La statuizione sulle spese può essere rivista in sede di impugnazione quando la regolazione complessiva del giudizio venga riformata.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La memoria del controricorrente è stata depositata nel procedimento camerale.

  • art. 13 D.P.R. 115/02, comma 1-quater

    È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione totalmente infondata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    I motivi sono stati qualificati come violazioni di legge, ma in parte miravano in realtà a una rivisitazione del fatto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    I ricorrenti avevano formalmente denunciato nullità del procedimento e errores in procedendo, ma la Corte ha verificato che le censure erano spesso dirette a contestare il merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto: la Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, non può riesaminare le risultanze probatorie come un terzo giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore probatorio diverso da quello legalmente previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non basta lamentare che il giudice abbia male apprezzato le prove.
  • Quando un documento è acquisito in giudizio per ordine di esibizione del giudice, la sua utilizzazione non può essere contestata come mera tardiva produzione di parte; il profilo decisivo è la fonte legittima di acquisizione nel processo.
  • Ai fini delle distanze legali previste per opere sul confine, la misurazione va effettuata con riferimento al punto più vicino dell’opera che la norma tutela, secondo il criterio tecnico-giuridico ritenuto dal giudice di merito e coerente con la giurisprudenza di legittimità.
  • La condanna per lite temeraria presuppone un accertamento positivo di abuso processuale o comunque di una soccombenza rilevante secondo i parametri dell’art. 96 c.p.c.; se la decisione di merito non fonda tale presupposto, la censura sul punto non può essere accolta.
  • La riforma della decisione di merito comporta, di regola, una nuova regolazione delle spese di lite e delle spese accessorie secondo l’esito complessivo della controversia, anche in assenza di specifica impugnazione autonoma su ogni singola statuizione economica.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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