Cassazione Penale, Sentenza n. 31236/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione con molteplici censure: tardività della richiesta di sostituzione della pena detentiva ex art. 20-bis c.p.; omessa pronuncia/formale assoluzione per i reati di cui agli artt. 388 e 56-393 c.p.; illegittima revoca della sospensione condizionale della pena disposta in altro procedimento e presunta violazione del divieto di reformatio in pejus; doglianze sulla valutazione probatoria in relazione alle lesioni del 15/06/2023 e sulla sussistenza dell'abitualità nel reato di maltrattamenti e sulla credibilità della persona offesa; mancata acquisizione d'ufficio di documentazione bancaria richiesta dalla difesa; esclusione della recidiva; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lamentata sproporzione della pena e dell'aumento per continuazione; infine impugnazione delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e dichiarato che i reati contestati ex artt. 388 e 56-393 c.p. sono stati assorbiti nel reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), rettificando il dispositivo per mero errore materiale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla tardività dell'istanza di sostituzione pena, alla valutazione probatoria sulle lesioni e sulla credibilità della parte offesa, alla mancata integrazione istruttoria bancaria, alla recidiva e alla determinazione della pena e dell'aumento per continuazione. Ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena per effetto del successivo reato commesso entro il termine di efficacia. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Bari.
Norme richiamate
Disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; applicabile ai processi pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022 n.150. La Corte ha ritenuto tardiva una richiesta formulata solo come rinvio in udienza di discussione, poiché l'udienza di discussione rappresenta il termine ultimo per proporre l'istanza quando l'udienza è partecipata.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (art. 95)
Stabilisce l'applicazione delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive anche ai processi in corso; la Corte ha applicato tale principio al procedimento in esame.
art. 598-bis c.p.p. (modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024 n.31)
Determina i termini per presentare l'istanza di sostituzione della pena in appello distinguendo tra udienza partecipata e non; la Corte ha usato la norma per valutare la tempestività dell'istanza.
art. 572 c.p. (maltrattamenti)
Reato per cui è stata confermata la condanna; la Corte ha ritenuto che le condotte genericamente contestate (art. 388 e art. 56-393) siano state assorbite nel capo di maltrattamenti.
Contestato per non aver ottemperato a un'ordinanza di lasciare la casa familiare; la Corte ha ritenuto che tale contestazione sia stata implicitamente assorbita nella più ampia fattispecie di maltrattamenti.
Art. 56 (tentativo) e art. 393 (giustizia privata o comportamento volto a farsi giustizia da sé) erano richiamati nella imputazione ma, per la Corte, le condotte così genericamente descritte risultano assorbite nel reato di maltrattamenti.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena di diritto se il condannato commette un delitto della stessa indole nel periodo di efficacia; la Corte ha ritenuto legittima la revoca disposta in appello come atto dichiarativo.
Termine quinquennale rilevante per la durata dell'efficacia della sospensione condizionale; la Corte ha usato tale parametro per stabilire l'operatività della revoca.
Stabilisce che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta d'ufficio solo se assolutamente necessaria; la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni tali da imporla.
Principi per la determinazione della pena e per la motivazione della sua eventuale modificazione: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena secondo tali criteri.
Norme sul riconoscimento e liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, da liquidarsi con separato decreto.
Massime di principio
- Le istanze di applicazione di pene sostitutive in appello devono essere presentate entro i termini previsti dall'art. 598-bis c.p.p.: fino all'udienza di discussione se questa è partecipata; altrimenti entro 15 giorni prima.
- Se la motivazione mostra che condotte genericamente contestate sono state valutate come parte di un reato più ampio (es. maltrattamenti), l'assorbimento può essere riconosciuto anche se il dispositivo non lo esplicita, con rettifica del dispositivo per errore materiale.
- La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 c.p. è dichiarativa e opera di diritto quando il soggetto commette, nei termini di efficacia, un reato della stessa indole; il giudice d'appello può dichiararla anche senza impugnazione del P.G. perché non si tratta di una valutazione discrezionale.
- Le questioni di merito sulla valutazione della prova e sulla credibilità delle parti rientrano nella sfera dei giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi logici, incoerenze o omissioni rilevanti nella motivazione.
- Il giudice non è obbligato a disporre integrazioni istruttorie (es. acquisizione di movimentazioni bancarie) se ritiene, con motivazione adeguata, che il materiale probatorio raccolto sia sufficiente; la mancata acquisizione è sindacabile in Cassazione solo per evidenti lacune o contraddizioni nella motivazione.
- La determinazione della pena e l'aumento per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono valutabili in Cassazione solo se la decisione risulti illogica o priva di sufficiente motivazione.
- L'eccezione di inammissibilità o di genericità dei motivi è rilevante: censure vaghe o che non si confrontano con le statuizioni della sentenza impugnata rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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