Cassazione Penale, Sentenza n. 31139/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge (art. 309, comma 9 c.p.p. richiamato dall'art. 324, comma 7 c.p.p.) con la censura che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente trasformato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP (art. 321 c.p.p.) in un nuovo e peggiorativo provvedimento ablativo, richiamando implicitamente la disciplina della confisca per equivalente (art. 240-bis c.p. e art. 85 D.P.R. 309/1990) non richiamata nel provvedimento del GIP; 2) violazione del diritto di difesa e carenza motivazionale (art. 111 Cost. e art. 125 comma 3 con riferimento agli artt. 324 e 309, comma 9 c.p.p.), con specifica censura sull'omessa motivazione circa il sequestro delle due autovetture (che richiederebbero motivazione rafforzata per il loro esiguo valore) e sull'immobile di Via Murri n.39: la ricorrente sosteneva che l'immobile era stato acquistato in epoca anteriore ai fatti contestati (27/09/2019) con somme lecite (tra cui circa Euro 35.000 percepiti come buona uscita) e che non sarebbe stata dimostrata la contiguità temporale rispetto ai reati ascritti (fatti dal settembre 2021 in poi).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e respinto le censure. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la deduzione sulla illegittima "trasformazione" del titolo ablativo: dal contenuto del decreto impugnato risultano richiamate discrasie reddituali e tabelle della Guardia di Finanza e la misura è stata correttamente qualificata come sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 240-bis c.p., senza peggioramento rispetto al decreto del GIP. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato/inammissibile: il Tribunale del riesame ha valutato analiticamente le disponibilità economiche, le anomalie dei movimenti bancari (bonifici del marito alla moglie con causale "prestito") e la sproporzione redditi/patrimonio, ritenendo provata la simulazione della intestazione e la disponibilità di fatto del bene in capo al marito indagato; le censure sulle autovetture non erano oggetto specifico di contestazione nell'udienza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322 c.p.p.
Norma che disciplina la proposizione dell'impugnazione al tribunale del riesame; citata come base procedurale dell'ordinanza impugnata.
art. 324 c.p.p.
Regola i motivi di ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale del riesame; richiamata per la valutazione di legittimità del provvedimento cautelare.
art. 321 c.p.p.
Prevede il sequestro preventivo da parte del GIP; il ricorso sosteneva discrepanze tra la rubrica e il dispositivo del decreto di sequestro emesso dal GIP.
art. 240-bis c.p.
Disciplinando la confisca per equivalente, è stato richiamato dalla Corte come il fondamento sostanziale del sequestro volto a raggiungere sino alla concorrenza di due milioni di euro: il Tribunale del riesame e la Corte hanno ritenuto che il provvedimento fosse finalizzato alla confisca per equivalente (comma 2-bis) e non un peggioramento in danno della ricorrente.
art. 85 D.P.R. n. 309/1990
Norma collegata alla disciplina delle misure sui patrimoni relativi ai reati di stupefacenti; citata nella ricostruzione difensiva ma la Corte ha ritenuto congruente l'impostazione applicativa del Tribunale.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Articolo che incrimina il traffico illecito di sostanze stupefacenti, posto a fondamento delle indagini e del sequestro: la Corte ha ritenuto che i fatti addebitati giustificassero le indagini e la valutazione della sproporzione patrimoniale.
art. 309, comma 9 c.p.p.
Richiamato nel motivo d'impugnazione in rapporto al potere di riesame; la Corte ha valutato che non sussisteva violazione procedurale nella qualificazione e motivazione del titolo ablativo.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto ad un giudice imparziale e alla corretta motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame.
art. 125, comma 3 (richiamato nel motivo)
Norma richiamata nelle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la misura in rapporto alla sproporzione e agli elementi indiziari.
art. 616 c.p.p.
Norma che attribuisce la facoltà di condanna al pagamento di somme verso la Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per la condanna a Euro 3.000.
Massime di principio
- La qualificazione sostanziale del provvedimento ablativo prevale sulla mera indicazione formale dell'articolo: un decreto che, nel contenuto, mira alla confisca per equivalente può essere qualificato come tale se emergono sproporzioni e tabelle patrimoniali, anche se l'intestazione riporta una diversa rubrica.
- Per contrastare efficacemente un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è necessario fornire documentazione puntuale e datata che dimostri la lecita provenienza dei fondi impiegati (importi, date, prove bancarie o contrattuali), non basta affermare genericamente acquisti in epoca anteriore ai fatti contestati.
- La mera antecedenza temporale dell'acquisto rispetto ai fatti contestati non esclude la possibilità di ritenere la contiguità temporale se le risultanze investigative pongono in luce un arricchimento illecito antecedente all'indagine (es. sproporzione redditi/patrimonio, movimenti anomali).
- Dubbi formali sulla lettura del titolo (es. richiamo a comma diverso) non comportano automaticamente l'illegittimità del provvedimento se la motivazione e il contenuto del provvedimento stesso rendono chiara la natura e gli effetti della misura.
- Se si censura l'omessa o insufficiente motivazione occorre che la critica sia specifica e riguardi punti concretamente decisivi: censure generiche o meramente avversative sono spesso dichiarate inammissibili.
- Le misure su beni di modico valore (es. autovetture di basso valore) richiedono una motivazione più circostanziata quando sono oggetto principale della contestazione; tuttavia, se il tema non è stato specificamente e tempestivamente contestato in sede di merito, la Cassazione può non ritenere ammissibile il motivo.
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