Cassazione Penale, Sentenza n. 31134/2025 del 17/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revoca della sentenza di condanna (Corte d'appello di Napoli, 2 maggio 2022) ai sensi dell'art. 673 c.p.p., invocando l'intervenuta entrata in vigore dell'art. 23 del decreto‑legge n. 34/2023 (conv. con l. n. 56/2023) che ha introdotto per i reati previsti dagli artt. 10‑ter e 10‑quater, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000 una causa di non punibilità quando il contribuente estingue tempestivamente il debito tributario. La Verde sosteneva che tale norma, essendo più favorevole, dovesse trovare applicazione retroattiva anche al suo caso o comunque autorizzare la revoca della condanna ai sensi dell'art. 673 c.p.p., lamentando inoltre una presunta disparità di trattamento rispetto a soggetti nelle stesse condizioni ma con giudizio di appello non ancora deciso.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che l'art. 23 del d.l. 34/2023 ha introdotto una causa di non punibilità e non ha abrogato la fattispecie incriminatrice: pertanto l'art. 673 c.p.p. (revoca per abolitio criminis o per dichiarazione di illegittimità costituzionale) non è applicabile. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata (anche in tema di art. 131‑bis c.p.) secondo la quale le nuove cause di non punibilità, non escludendo la sussistenza del reato, non si possono far rientrare nell'istituto della revoca ex art. 673 c.p.p. Inoltre la Corte ha respinto la doglianza sulla presunta disparità di trattamento, osservando che la diversa applicabilità dipende dallo stato del procedimento (sentenza già definitiva per la Verde). Contestualmente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che consente la revoca della sentenza di condanna solo in caso di abrogazione della norma incriminatrice ovvero di sua dichiarazione di illegittimità costituzionale; non applicabile quando è stata introdotta solo una causa di non punibilità.
art. 23 decreto‑legge n. 34/2023 (conv. con l. n. 56/2023)
"non sono punibili" i reati di cui agli artt. 10‑bis, 10‑ter e 10‑quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000... sempre che le relative procedure di pagamento si siano esaurite "prima della pronunzia della sentenza di appello"
Introduce una causa di non punibilità collegata all'estinzione del debito tributario entro termini e modalità predeterminate; non costituisce abrogazione della norma penale e quindi non legittima la revoca ex art. 673 c.p.p. per sentenze già definitive.
artt. 10‑ter e 10‑quater, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
Fattispecie di reato tributarie interessate dalla causa di non punibilità prevista dall'art. 23 del d.l. 34/2023; permane la rilevanza penale del fatto salvo l'operare della causa di non punibilità nelle condizioni indicate.
Richiamato come precedente giurisprudenziale: l'introduzione di una causa di non punibilità (o la particolare tenuità del fatto) non consente la revoca retroattiva di sentenze definitive ex art. 673 c.p.p., perché non si tratta di abolitio criminis.
art. 2 cod. pen. / principio di successione delle leggi penali nel tempo
Richiamato per chiarire che la regola sulla successione delle leggi nel tempo non consente di estendere l'art. 673 c.p.p. alle ipotesi in cui è stata introdotta una causa di non punibilità che non abolisce il reato.
art. 3 Cost.
Citato implicitamente nella discussione sulla presunta disparità di trattamento; la Corte osserva che differenze di trattamento dovute al diverso momento storico/procedimentale non costituiscono automaticamente violazione dell'uguaglianza costituzionale.
Massime di principio
- L'art. 673 c.p.p. è applicabile solo quando la norma incriminatrice è stata abrogata o dichiarata incostituzionale (abolitio criminis); non può essere invocato per ottenere la revoca della condanna quando il legislatore ha semplicemente introdotto una causa di non punibilità.
- L'introduzione di una causa di non punibilità (anche se più favorevole) non elimina la sussistenza del reato e pertanto non opera automaticamente retroattivamente per far revocare sentenze già definitive mediante gli strumenti dell'esecuzione.
- Per poter beneficiare di una norma favorevole che prevede una causa di non punibilità, è determinante lo stato del procedimento: se la sentenza non è ancora definitiva (es. appello non pronunciato) e sono soddisfatti i requisiti temporali e formali previsti dalla nuova norma, la non punibilità può trovare applicazione; se la sentenza è già definitiva quando la norma entra in vigore, il rimedio non è l'art. 673 c.p.p.
- La mera affermazione di una disparità di trattamento basata sul diverso momento procedimentale non è sufficiente a dimostrare violazione dell'art. 3 Cost.: il passare del tempo e lo stato del processo sono elementi idonei a giustificare un trattamento legislativo differenziato.
- In casi analoghi, il soggetto condannato che ritenga di poter beneficiare di una nuova norma di favore dovrebbe valutare percorsi alternativi (es. istanze di revisione solo se ricorrono i presupposti, o interventi legislativi specifici), poiché la revoca ex art. 673 c.p.p. non è lo strumento adeguato quando non è intervenuta abolizione o illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.
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