Cassazione Penale, Sentenza n. 31140/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 01/03/2025 che ha rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p.; primo motivo: censura per insufficiente quadro indiziario rispetto alla contestata partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e per le singole imputazioni di spaccio/cessione (art. 73 DPR 309/1990), con doglianza su difetto di motivazione circa il ruolo effettivo della ricorrente (periodo di coinvolgimento limitato e poche intercettazioni); secondo motivo: censura sulla applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416‑bis n.1 c.p. (agevolazione mafiosa) per mancanza di elementi probatori e di consapevolezza dell'agevolazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente la revisione degli elementi di fatto, dell'apprezzamento degli indizi o dell'interpretazione delle intercettazioni, se non in presenza di manifesta illogicità o travisamento della prova. Il Tribunale del riesame ha motivato in modo articolato l'esistenza di un'associazione dedita allo spaccio a Carini e la concreta partecipazione della Dragotto (interventi nelle richieste di fornitura, valutazioni su qualità/quantità della droga, interlocuzioni sui conteggi), nonché la sussistenza dell'aggravante per collegamento con soggetti riconducibili alla famiglia mafiosa e l'interesse dell'associazione mafiosa ai proventi. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale che regola l'istanza per la revoca o il mutamento della misura cautelare; qui l'istanza è stata rigettata dal Tribunale del riesame e tale decisione è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità salvo vizi di diritto o manifesta illogicità.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento alla norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia dato adeguata motivazione sulla sussistenza del quadro indiziario per l'associazione.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme relative ai singoli reati di detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte sottolinea che la partecipazione ai reati 'fine' non equivale automaticamente a esclusione o prova dell'associazione, ma nel caso concreto contribuisce all'assetto indiziario valutato dal giudice di merito.
Dispositivo sulla valutazione del quadro indiziario (gravi indizi di colpevolezza); la Corte ricorda che l'apprezzamento degli indizi è rimesso al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per errori di diritto o manifesta illogicità.
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte evidenzia che la valutazione delle esigenze cautelari è compito del giudice di merito e non è oggetto di revisione di merito in Cassazione.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Regole sulle censure che possono essere dedotte in ricorso per cassazione: inosservanza/erronea applicazione di legge e motivazione. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché rivolte alla rivalutazione del fatto.
art. 416‑bis c.p. (c.d. aggravante mafiosa)
La Corte ribadisce che l'aggravante richiede la consapevolezza e la finalità di apportare un vantaggio all'organizzazione mafiosa; deve emergere da elementi concreti e specifici. Nel caso, la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta sufficiente a dimostrare tale collegamento.
L. 13 maggio 1991 n. 152 (art. 7) richiamata
Normativa storica richiamata in relazione all'art. 416‑bis; la Corte applica i criteri interpretativi per verificare la finalità agevolativa e la consapevolezza dell'agente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sui limiti della motivazione nei ricorsi per cassazione; il ricorso era formulato nei limiti richiesti e i motivi sono stati esaminati nei termini di legge.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può rivedere in fatto la valutazione degli indizi o l'interpretazione delle intercettazioni se non in presenza di manifesta illogicità o travisamento della prova.
- Per contestare con successo il rigetto di una istanza cautelare in Cassazione è necessario dimostrare errori di diritto, mancanza assoluta di motivazione o un evidente travisamento probatorio, non una semplice diversa valutazione degli stessi elementi.
- La partecipazione a reati 'fine' (spaccio) non prova automaticamente la partecipazione ad un'associazione criminale; tuttavia, ripetute condotte, conversazioni che evidenziano conoscenza di quantità, qualità e conteggi dello stupefacente possono integrare il quadro indiziario richiesto per l'associazione.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede la prova, anche indiziaria ma concreta, della rappresentazione soggettiva dell'agente di favorire l'organizzazione e della possibilità che l'atto apporti un vantaggio alla compagine mafiosa; non basta la mera collocazione ambientale.
- Nelle impugnazioni cautelari è strategico concentrarsi su vizi formali, carenze logiche nella motivazione o su elementi probatori travisati piuttosto che su una diversa interpretazione di fatti sostanziali.
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