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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31138/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. in relazione a un sinistro stradale del 20/06/2020. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e erronea applicazione dell'art. 145 Cod. Strada (contestata come regola cautelare violata) per avere i giudici fatto risalire la colpa alla sola visibilità della motocicletta trascurando velocità e distanza del mezzo di transito; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché le due sentenze di merito, pur arrivando alla condanna, avrebbero dato spiegazioni divergent i (da un lato il rispetto del segnale di stop, dall'altro il mancato rispetto). Fatti di causa: Porro, immettendosi su SP 10 da Via Casassa (con segnale di stop), veniva tamponato da una moto che sopraggiungeva da dietro; il motociclista decedeva. I giudici di merito hanno ritenuto che Porro non avesse dato la dovuta precedenza e si fosse immesso repentinamente, colpendo la moto a breve distanza dall'intersezione (m. 18,5).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile e ha confermato la ricostruzione delle sentenze di merito. Ha ritenuto corretta la valutazione che aveva attribuito la responsabilità a Porro per avere omesso di dare la precedenza e per essersi immesso repentinamente sulla carreggiata principale, nonostante la moto fosse visibile su un lungo tratto rettilineo. La Corte ha poi affermato che la velocità superiore del motociclista non escludeva il nesso causale né la colpa del conducente dell'autovettura. Conseguenze: conferma della condanna per art. 589-bis c.p. con riconoscimento di attenuanti (art. 589-bis, comma 7 e art. 62 n. 6 c.p. e attenuanti generiche), pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione, benefici della sospensione condizionale e della non menzione, sospensione della patente per 2 mesi; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma contestuale al fatto di lesioni o omicidio stradale colposo; la Corte ha confermato che la condotta di immissione repentina senza assicurarsi della precedenza integra colpa idonea a realizzare il reato previsto, non essendo l'elevata velocità del terzo veicolo sufficiente ad escludere il nesso causale.

  • art. 145 Codice della Strada

    Regola cautelare che impone prudenza nell'approssimarsi e nell'immettersi in un'intersezione e di dare la precedenza ai veicoli che provengono dalla destra o transitano sulla strada principale. La Corte ha ritenuto che la violazione di tale obbligo da parte del conducente che si immette su una strada principale costituisca fondamento della colpa quando l'altro mezzo era visibile e la distanza/tempo non giustificavano la manovra.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Censura relativa a violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non abbia errato nell'applicazione dell'art. 145 C.d.S. e che la valutazione della visibilità e della condotta del ricorrente rientri nella valutazione di merito, non in una errata interpretazione normativa.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Censura relativa a motivazione contraddittoria; la Corte ha ritenuto infondata la critica perché le eventuali espressioni apparenti contraddittorie non incidono sulla ricostruzione unitaria dei fatti (mancata precedenza e immissione repentina).

  • art. 589-bis, comma 7 c.p.

    Richiamata in sede di riconoscimento delle attenuanti: la Corte d'appello aveva riconosciuto una circostanza attenuante prevista dalla norma, che la Cassazione non ha ritenuto erroneamente applicata.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generali; la Corte di merito aveva riconosciuto tale attenuante e la Cassazione non ha rilevato errori nella sua applicazione.

Massime di principio

  • In intersezioni con segnali di stop o strade secondarie, il conducente che si immette ha l'obbligo di appurare che la manovra possa essere compiuta in sicurezza: visibilità del veicolo sopraggiungente è elemento importante ma deve essere valutato insieme a distanza e tempo necessario per l'immissione.
  • La velocità eccessiva del veicolo sopraggiungente può essere fattore concorrente ma non automatica causa di esclusione della responsabilità dell'immettente: occorre valutare se la condotta dell'immettente sia stata imprudente rispetto alle circostanze note.
  • La valutazione di merito (ricostruzione dinamica, valutazione delle distanze e dei tempi, credibilità delle risultanze tecniche) è riservata ai giudici di merito e la Corte di Cassazione interviene solo per vizi di diritto o per motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • Le apparenti incongruenze formali nella motivazione dei giudici di merito non sono necessariamente decisive se la ricostruzione complessiva dei fatti rimane coerente e congrua rispetto alle risultanze probatorie.
  • In casi simili il conducente di strada secondaria dovrebbe, in assenza di certezza di spazio/tempo utili per l'immissione, attendere il passaggio del veicolo sulla strada principale per evitare responsabilità penali per eventi mortali o lesivi.
  • Per un ricorso in Cassazione è necessario dimostrare un errore di diritto o una motivazione affetta da manifesta illogicità/contraddittorietà: contestare solo la valutazione di merito (es. diversa interpretazione di visibilità/velocità) è generalmente insufficiente.

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