Cassazione Penale, Sentenza n. 31133/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, effettuata tramite inoltro telematico al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza che fosse prima tentata la notificazione al domicilio eletto; 2) nullità per mancata traduzione in lingua conosciuta dall'imputato di vari atti processuali (verbale di sequestro, avviso di chiusura indagini, richiesta di rinvio a giudizio, decreto, sentenza di primo grado); 3) insufficienza della prova circa la quantità di "melassa di tabacco" importata (esame a campione di una sola confezione e determinazione del 29,7% di tabacco), con conseguente impossibilità di accertare il superamento della soglia di punibilità e di determinare correttamente la sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle questioni ritenute fondate. Sul primo motivo ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notificazione: la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è stata legittima perché era risultata una precedente tentata e fallita notificazione al domicilio eletto (il prevenuto era risultato trasferito). Sul secondo motivo ha ritenuto la censura infondata per intempestività della rilevazione della mancata traduzione (nullità a regime intermedio sanabile per decorso del termine) e per il fatto che il giudice di merito ha accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che l'imputato possedeva almeno una conoscenza basilare dell'italiano sufficiente a comprendere il senso degli atti. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha affermato che la "melassa di tabacco" rientra nella nozione di "tabacco lavorato" e dunque è assoggettabile ai diritti doganali; ha applicato la lex mitior (dPR n. 141/2024, art. 84) che innalza la soglia di punibilità da 10 a 15 kg convenzionali e esclude la pena pecuniaria concorrente; ma ha rilevato l'insufficienza della prova sulla quantità concreta importata, poiché i verificatori hanno esaminato e analizzato una sola confezione e hanno operato un'operazione di generalizzazione su confezioni diverse senza una pesa complessiva o ulteriori accertamenti. Per tali ragioni la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame sulla rilevanza penale e sulla determinazione della pena alla luce dei rilievi.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notificazione all'imputato può essere eseguita consegnando l'atto al difensore solo se la notificazione presso il domicilio eletto è mancante, insufficiente o inidonea; qui la notifica al difensore è stata considerata legittima dopo la relazione di fallita notificazione al domicilio.
Strumento processuale richiamato dalla difesa per depositare memorie in appello; la memoria difensiva ha tempestivamente dedotto l'eccezione di nullità della notificazione.
Disposizione originaria che puniva l'introduzione nel territorio dello Stato di tabacco lavorato estero oltre 10 kg; abrogata ma rilevante per continuità normativa rispetto alla disciplina successiva.
art. 84, dPR n. 141/2024
Nuova disciplina del contrabbando di tabacco lavorato: soglia di punibilità elevata a 15 kg convenzionali e esclusione della pena pecuniaria; la Corte ha applicato la lex mitior alla fattispecie.
dlgs n. 504/1995 artt. 39-bis, 39-ter, 39-quinquies
Definizioni e tabelle convenzionali per i tabacchi lavorati (es.: equiparazioni peso/pezzi per sigarette, sigari ecc.); utilizzate per interpretare la nozione di "tabacco lavorato" e per rilevare l'assenza di una tabella convenzionale per i tabacchi sfusi, rendendo necessaria la pesa quando si tratta di prodotti sfusi come la melassa.
legge n. 76/1985 art. 2 (richiamata)
Definizioni storiche di "tabacchi lavorati" e del "tabacco da fumo" che sono state riprese e sostanzialmente confermate dalla normativa successiva; utile per stabilire che prodotti assimilati contenenti sostanze diverse dal tabacco possono comunque rientrare nella nozione se fumabili senza trasformazione industriale.
Richiamato tra gli atti processuali la cui mancata traduzione è stata denunciata; la mancata traduzione di atti anteriori al dibattimento è nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria se non tempestivamente dedotta.
Massime di principio
- La notificazione agli atti via difensore ai sensi dell'art. 161, c.4, c.p.p. è valida solo dopo tentativo e relazione di fallita notificazione al domicilio eletto; difensori devono documentare tempestivamente le fallite notificazioni e sollevare l'eccezione immediatamente.
- Le nullità connesse alla mancata traduzione di atti processuali sono, di norma, nullità a regime intermedio: devono essere dedotte tempestivamente nel corso del giudizio o si intendono sanate dal decorso dei termini; è necessario dimostrare l'effettivo pregiudizio alla difesa.
- In caso di modifica normativa che introduce una disciplina più favorevole (lex mitior), questa deve essere applicata al fatto commesso; pertanto va sempre verificata l'eventuale novazione normativa intervenuta tra il fatto e la sentenza definitiva.
- La "melassa di tabacco" destinata al narghilè rientra nella nozione di "tabacco lavorato" se è suscettibile di essere fumata senza trasformazione industriale e quindi è soggetta ai diritti doganali e alla disciplina del contrabbando di tabacchi lavorati.
- Per accertare il superamento della soglia di punibilità (distinguendo illecito amministrativo da penale) è necessaria una determinazione quantitativa affidabile: per i tabacchi sfusi occorre la pesa effettiva o un campionamento e analisi rappresentative e documentate; l'esame di una sola confezione non è sufficiente a fondare la responsabilità penale quando le confezioni sono diverse per marca o formato.
- La difesa in casi di importazione di prodotti complessi deve richiedere per tempo analisi chimiche/percentuali del contenuto e contestare eventuali generalizzazioni degli accertatori; le Autorità devono eseguire procedure di pesatura/analisi adeguate per determinare la soglia convenzionale.
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