Cassazione Civile, Ordinanza n. 05316/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
Alcuni lavoratori, dipendenti di una società poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, avevano chiesto l'accertamento della responsabilità solidale della società committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e il pagamento di retribuzioni non corrisposte, differenze retributive e T.F.R., sostenendo che tra le due società intercorresse un appalto di servizi di riabilitazione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto di primo grado: da un lato aveva escluso il litisconsorzio necessario tra i coobbligati solidali, consentendo la prosecuzione della causa contro la sola committente non concorsuale; dall'altro, nel merito, aveva negato che il rapporto tra le due società fosse un appalto, qualificando le prestazioni come obbligazioni sociali derivanti da azioni con prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 c.c. I ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2345 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, sostenendo che le prestazioni accessorie non potevano essere così onerose da superare il valore del conferimento e che, comunque, la presenza di un rapporto societario non escludeva la configurabilità di un autonomo appalto verso terzi-lavoratori; hanno insistito sul fatto che i lavoratori erano estranei al rapporto societario e che il giudice di merito aveva contraddittoriamente riconosciuto l'autonomia dei due soggetti ai fini della solidarietà, negandola poi ai fini della qualificazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che le prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. attengono al rapporto societario tra socio e società e non esauriscono né eliminano la possibilità di configurare, nei confronti dei lavoratori terzi, un distinto rapporto contrattuale di appalto tra società committente e società esecutrice. Ha quindi censurato la contraddittorietà della sentenza impugnata, che da un lato aveva riconosciuto l'autonomia dei due soggetti per applicare la solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003, ma dall'altro aveva negato l'appalto sulla base del solo vincolo societario. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le prestazioni accessorie previste nello statuto di una società per azioni sono obbligazioni sociali, collegate al rapporto societario, disciplinate dalle regole statutarie e dalle sanzioni previste per l'inadempimento; la norma non impedisce, nei rapporti con terzi, la configurazione di un distinto contratto avente ad oggetto le stesse prestazioni.
È richiamato come base della responsabilità solidale del committente negli appalti; la Corte considera corretto il suo uso per qualificare i soggetti come autonomi e distinti, con riflesso processuale sulla scindibilità del contraddittorio.
secondo comma, ult. parte
La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione riservata ai sensi della norma sul procedimento camerale in cassazione.
Massime di principio
- Le prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. fanno parte del rapporto societario e, anche quando abbiano contenuto materiale analogo a servizi o attività lavorative, non si identificano automaticamente con un rapporto di lavoro subordinato né escludono la possibilità di un diverso rapporto contrattuale verso terzi.
- Quando due soggetti giuridici restano distinti e autonomi, il fatto che tra loro intercorra un vincolo societario non basta di per sé a escludere la qualificazione del loro rapporto come appalto, se la prestazione è resa nell'interesse di uno e organizzata dall'altro nei confronti di lavoratori terzi.
- È logicamente contraddittorio riconoscere l'autonomia dei soggetti per applicare la solidarietà tipica dell'appalto e, nello stesso tempo, negare la stessa autonomia per escludere il rapporto di appalto nel merito.
- Nella qualificazione del rapporto occorre distinguere con rigore tra rapporto societario interno e rapporto esterno con i lavoratori, che restano terzi rispetto alle pattuizioni societarie.
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