Cassazione Civile, Ordinanza n. 00701/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo emesso per la riscossione di crediti iscritti a ruolo derivanti da cartelle esattoriali relative a tributi e sanzioni amministrative. In primo grado aveva sostenuto, da un lato, che alcune cartelle poste a base del fermo erano già state annullate con sentenza passata in giudicato in un precedente giudizio; dall’altro, che ulteriori cartelle erano state estinte per adesione alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità 2014, con pagamento in un’unica soluzione. La CTP aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica delle cartelle presupposte; la CTR, in appello dell’agente della riscossione, aveva invece riformato integralmente la decisione sulla base del deposito delle relate di notifica. In cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: violazione dell’art. 2909 c.c. per omesso esame del giudicato esterno relativo all’annullamento di alcune cartelle, e violazione delle norme sulla sanatoria/definizione agevolata e degli artt. 115, 342 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di estinzione del debito di alcune cartelle.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che la CTR aveva omesso del tutto di esaminare sia l’eccezione di giudicato esterno relativa all’annullamento di alcune cartelle presupposte al preavviso di fermo, sia l’eccezione di estinzione di altre cartelle per adesione alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità 2014. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudicato esterno, se ritualmente dedotto, vincola il giudice anche quando nel nuovo giudizio sia impugnato un atto diverso, purché il vincolo investa alcuni degli atti presupposti alla pretesa azionata
è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e per nullità della sentenza/omessa pronuncia
richiamato nel secondo motivo per censurare la decisione di merito
la mancata risposta all’eccezione di estinzione del debito integra omessa pronuncia su punto decisivo
richiamato nel secondo motivo
richiamato nel secondo motivo in relazione all’opposizione sulla pretesa esecutiva
artt. 618 e ss. L. n. 147 del 2013
richiamati come base normativa della sanatoria/definizione agevolata invocata dalla contribuente
Massime di principio
- Quando un giudicato esterno relativo ad alcuni atti presupposti della pretesa tributaria è ritualmente dedotto nei gradi di merito, il giudice deve esaminarlo espressamente; il suo rilievo non viene meno solo perché nel nuovo processo è impugnato un atto diverso, se l’effetto del giudicato incide su una parte della base impositiva o esecutiva.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione tempestivamente proposta e riproposta in appello, se attinente alla pretesa creditoria e potenzialmente decisiva, determina cassazione della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- In sede di legittimità è censurabile la decisione di merito che si limiti a riformare la sentenza di primo grado senza confrontarsi con tutte le questioni decisive devolute dalle parti, specie quando si tratti di eccezioni di giudicato o di estinzione del debito per definizione agevolata.
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