Sentenza del 19/01/2018 n. 1310 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva recuperato a imposizione, per l'anno 1997, una quota di ammortamento relativa all'avviamento derivante da disavanzo di fusione, interessi attivi non contabilizzati su dilazioni di pagamento concesse a una società debitrice e costi per prestazioni professionali. La società aveva impugnato le prime due riprese e la Commissione tributaria provinciale le aveva annullate. La Commissione regionale aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia. La società ha contestato, tra l'altro, la violazione del giudicato formatosi sulla quota di ammortamento e l'erroneità della decisione sugli interessi; l'Agenzia ha sostenuto che gli interessi attivi dovessero essere tassati per competenza, anche se non materialmente percepiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo della società, riconoscendo che l'Agenzia aveva prestato acquiescenza alla decisione di primo grado sulla quota di ammortamento dell'avviamento: tale questione era quindi coperta da giudicato e la sentenza regionale è stata cassata senza rinvio su questo punto. Ha inoltre accolto parzialmente il secondo motivo, escludendo la debenza di interessi e sanzioni non risultanti dall'avviso di accertamento. Ha rigettato gli altri motivi della società. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia sugli interessi attivi da dilazione di pagamento, stabilendo che essi concorrono al reddito nell'esercizio di competenza, salvo che il contribuente dimostri una valida pattuizione di esclusione risultante dal bilancio e dalla nota integrativa. La sentenza è stata cassata su tale profilo e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione.
La Corte ha esaminato i motivi della società e dell'Agenzia secondo i diversi vizi denunciati, accogliendo quelli fondati e dichiarando assorbiti o inammissibili gli altri.
Cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito.
La Corte ha cassato senza rinvio la decisione regionale sulla quota di ammortamento perché la relativa questione era ormai coperta da giudicato.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
Gli interessi da dilazione seguono la natura reddituale del credito principale e costituiscono componenti positivi di reddito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nel testo applicabile ratione temporis, oggi art. 109
I componenti di reddito concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza.
Gli interessi attivi da dilazione devono essere tassati nell'esercizio in cui maturano, quando la loro esistenza è certa e l'ammontare è obiettivamente determinabile, anche se non sono stati materialmente incassati.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 39, comma 1, lett. d), 56 e 66
Sono state richiamate dall'Agenzia per sostenere il recupero a tassazione degli interessi attivi non contabilizzati e la determinazione del reddito imponibile.
Artt. 1182, 1219, comma 2, n. 3, e 1224 c.c.
Le norme civilistiche sono state richiamate per individuare la maturazione degli interessi moratori e degli interessi conseguenti a obbligazioni pecuniarie scadute.
Massime di principio
- Se l'amministrazione finanziaria non impugna una specifica parte della sentenza di primo grado, su quella parte può formarsi giudicato interno, che impedisce al giudice d'appello di riesaminarla.
- Gli interessi attivi derivanti da dilazioni di pagamento, quando sono certi e quantificabili, devono normalmente essere rilevati e tassati per competenza, anche se non sono stati incassati.
- La semplice scelta commerciale di non addebitare o non contabilizzare interessi non è di per sé insindacabile: il contribuente deve dimostrare l'esistenza di una pattuizione di esclusione e documentarla adeguatamente nel bilancio e nella nota integrativa.
- Un avviso di accertamento non può validamente comprendere interessi o sanzioni non indicati o non quantificabili nell'atto, poiché la pretesa tributaria deve essere determinata e conoscibile dal contribuente.
- In caso di rinvio dopo la cassazione, il giudice di merito deve riesaminare la questione attenendosi ai principi fissati dalla Corte di cassazione.
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