Sentenza del 19/01/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La sentenza di primo grado che senza richiesta delle parti ridetermina la base imponibile è affetta da error in iudicando.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado perché la Commissione Tributaria Provinciale, pur riconoscendo l'esistenza di un rapporto di locazione, aveva rideterminato d'ufficio e senza una specifica richiesta delle parti il canone annuo imponibile in euro 55.000,00, anziché nell'importo di euro 103.291,38 (originariamente lire 200.000.000) determinato dall'Ufficio sulla base della stima dell'U.T.E. Secondo l'appellante, tale intervento configurava ultrapetizione ed error in iudicando.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo viziata la sentenza di primo grado perché aveva fissato immotivatamente un canone diverso da quello indicato negli avvisi di accertamento e non richiesto da alcuna parte. La sentenza impugnata è stata riformata e gli avvisi di accertamento sono stati confermati integralmente. La curatela è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 1.500,00.
Norme richiamate
Art. 91 del codice di procedura civile
La parte soccombente deve rifondere alla parte vittoriosa le spese processuali; nel caso concreto la curatela è stata condannata a rimborsare all'Ufficio le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e divieto di ultrapetizione
Il giudice deve decidere entro i limiti delle domande e delle difese formulate dalle parti e non può determinare autonomamente un diverso imponibile o una diversa quantificazione senza una specifica richiesta o adeguata giustificazione.
Massime di principio
- In materia tributaria il giudice non può sostituire autonomamente la quantificazione dell'Ufficio con un importo diverso se tale rideterminazione non è stata richiesta dalle parti o non è adeguatamente motivata.
- Quando il contribuente contesta un accertamento, il giudice deve pronunciarsi sulle pretese effettivamente dedotte e non può adottare una soluzione intermedia meramente equitativa o d'ufficio priva di motivazione.
- Una rideterminazione dell'imponibile effettuata ultra petita può comportare la riforma della sentenza e, se non emergono vizi dell'accertamento originario, la conferma integrale dell'atto impositivo.
- La stima tecnica dell'U.T.E. può costituire il fondamento della quantificazione operata dall'Amministrazione, purché l'atto impositivo sia validamente motivato e la parte interessata contesti puntualmente tale determinazione.
- La soccombenza nel giudizio tributario può comportare la condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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