Sentenza del 19/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La presunzione di ut.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi non contabilizzati ai fini IRES, IRAP e IVA, ricostruiti principalmente sulla base del denaro e della documentazione rinvenuti in cassette di sicurezza riconducibili all'attività aziendale. La contribuente contestava la sufficienza delle prove, sostenendo che fosse stato impropriamente invertito l'onere probatorio e che le somme avessero origine personale. Contestava inoltre l'imputazione ai soci di utili extracontabili e la conseguente omissione della ritenuta del 12,50%, ritenendo tale imputazione fondata su una doppia presunzione: prima la presunzione di ricavi occulti in capo alla società e poi la presunzione della loro distribuzione ai soci, anche attraverso una società controllante interposta.
La decisione
L'appello è stato accolto solo parzialmente. È stata confermata la ricostruzione dei maggiori ricavi non fatturati, poiché gli elementi raccolti dall'Ufficio sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti: disponibilità delle cassette da parte della responsabile amministrativa, presenza di documentazione commerciale e assegni riferibili alla società o al gruppo, nonché dichiarazioni contraddittorie e non adeguatamente documentate sull'origine del denaro. È stata invece annullata la parte dell'accertamento relativa alla mancata applicazione della ritenuta del 12,50% sui presunti utili distribuiti ai soci. La Commissione ha ritenuto illegittima l'imputazione automatica degli utili ai soci tramite la società controllante, dotata di autonoma soggettività e autonomia patrimoniale, in assenza di prova di un concreto trasferimento delle somme dalla società contribuente alla controllante o ai soci. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2697 Codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
L'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Consente la rettifica analitico-induttiva del reddito quando le omissioni, inesattezze o irregolarità della contabilità risultano da presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, la norma è stata ritenuta correttamente applicata per il recupero dei maggiori ricavi non contabilizzati.
Art. 27 D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'applicazione delle ritenute sugli utili distribuiti. La Commissione ha escluso che la norma consentisse, nel caso concreto, di presumere automaticamente la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
Art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/1992
La contribuente ne aveva invocato l'applicazione per ottenere la sospensione del giudizio relativo alle ritenute fino alla definitività dell'accertamento dei maggiori ricavi; la decisione ha definito la questione annullando direttamente la ripresa relativa alle ritenute.
Massime di principio
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili può operare, in linea generale, nelle società a ristretta base partecipativa, ma non è automatica e deve essere sostenuta dalle concrete circostanze del caso.
- Quando nella catena partecipativa interviene un'altra società di capitali, quest'ultima non può essere trattata come un mero schermo senza una specifica prova: conserva soggettività giuridica e autonomia patrimoniale.
- Non è sufficiente applicare una presunzione sui maggiori ricavi e poi costruire un'ulteriore presunzione sulla loro distribuzione ai soci: l'imputazione degli utili deve poggiare su elementi ulteriori e verificabili, come il concreto passaggio delle somme.
- Per dimostrare l'origine personale del denaro rinvenuto in contesti collegati all'impresa, non bastano dichiarazioni generiche o contraddittorie: occorrono documenti coerenti, tracciabilità bancaria e una ricostruzione cronologica attendibile.
- La presenza di documentazione aziendale, assegni riferibili all'impresa, disponibilità delle cassette da parte di personale amministrativo e giustificazioni non documentate può integrare un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti per il recupero dei ricavi.
- L'accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società e l'accertamento della loro distribuzione ai soci sono piani distinti: la validità del primo non comporta necessariamente la validità del secondo.
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