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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

La presunzione recata dall'art. 32 d.P.R. 600/73 può essere superata dal contribuente che dimostri documentalmente, origine non reddituale della provvista rinvenuta in sede di indagini finanziarie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento, contestando preliminarmente la validità della firma apposta sull'atto e, nel merito, la ripresa a tassazione di alcune somme rinvenute mediante indagini finanziarie. In particolare, ha sostenuto che l'importo di 195.600,00 euro custodito in cassette di sicurezza provenisse dalla successione materna e fosse detenuto anche per conto della sorella, come dimostrato da dichiarazioni scritte aventi data certa. Ha inoltre dedotto che il versamento di 2.700,00 euro derivasse da una prestazione professionale regolarmente fatturata, sebbene la relativa imposta fosse stata versata nell'anno successivo. L'art. 32 del d.P.R. 600/1973 è stato ritenuto applicabile come presunzione semplice, superabile mediante prova documentale contraria.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione relativa alla nullità della firma, ritenendo validamente delegato il funzionario che aveva sottoscritto l'avviso. Nel merito, ha ritenuto superata la presunzione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973 relativamente ai 195.600,00 euro, poiché la documentazione sulla provenienza successoria, sulla custodia per conto della sorella e sulla data certa delle dichiarazioni risultava coerente e non adeguatamente contrastata dall'Ufficio. Ha inoltre escluso dalla tassazione i 2.700,00 euro, qualificando il versamento tardivo dell'imposta come mero errore materiale privo di intento elusivo e di danno erariale, applicando il principio di buona fede. Sono invece rimasti confermati i recuperi relativi a 792,15 euro non documentati da fattura e a 500,00 euro relativi a un'operazione extra-conto postale. L'appello è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento dell'avviso limitatamente alle somme di 195.600,00 e 2.700,00 euro e conferma per il resto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32 d.P.R. 600/1973

    I versamenti sul conto corrente non considerati nella determinazione del reddito rappresentano ricavi o compensi se il contribuente non dimostra l'estraneità delle somme accreditate rispetto all'attività economica esercitata.

    La norma introduce una presunzione semplice, non assoluta: il contribuente può superarla fornendo una prova concreta, coerente e documentata dell'origine non reddituale delle somme. Nel caso esaminato, la provenienza ereditaria e il rapporto di custodia familiare, corroborati da documenti con data certa e da ulteriori elementi oggettivi, sono stati ritenuti sufficienti.

  • Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Esimente della buona fede.

    Un errore formale o temporale nell'adempimento tributario può non comportare conseguenze sanzionatorie o sostanziali quando sia privo di intento elusivo e non abbia prodotto un danno erariale, come avvenuto per la fatturazione e il versamento dell'imposta nell'anno successivo.

  • Art. 47, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Richiesta di sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto impugnato o della sentenza di primo grado.

    La disposizione è stata richiamata dall'appellante per chiedere la sospensione provvisoria della riscossione durante il giudizio d'appello; il contenuto riportato non evidenzia una specifica decisione cautelare separata.

Massime di principio

  • Le presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie non sono insuperabili: il contribuente deve dimostrare con documenti, date certe, tracciabilità e coerenza complessiva che le somme hanno origine non reddituale.
  • La semplice dichiarazione di parte può assumere rilievo se sottoscritta, dotata di data certa, confermata dal soggetto interessato e sostenuta da ulteriori elementi oggettivi; la sua efficacia dipende dal quadro probatorio complessivo.
  • Per somme detenute o trasferite tra familiari è utile documentare tempestivamente la provenienza, la titolarità e il rapporto di custodia o deposito, anche quando il rapporto sia informale.
  • L'Amministrazione non può limitarsi alla presunzione legale quando il contribuente offre una spiegazione documentata e plausibile: deve considerare e, se necessario, contestare concretamente gli elementi prodotti.
  • Un errore di imputazione temporale può essere valutato secondo buona fede quando l'operazione è stata fatturata, l'imposta è stata comunque assolta e non emerge alcun intento evasivo o danno per l'Erario.
  • Le somme prive di adeguata documentazione o non specificamente contestate dal contribuente possono invece essere legittimamente confermate a tassazione.

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