Sentenza del 19/01/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Invito a fornire documenti e spiegazioni - Prosecuzione di una verifica già conclusa con pvc - Necessità di ulteriore pvc e del rispetto del termine dilatorio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato stabilito che, quando dopo un PVC formalmente conclusivo l’Amministrazione riapre l’istruttoria mediante nuove richieste documentali o informative, deve redigere un nuovo PVC. In mancanza, e qualora non sia rispettato il termine dilatorio previsto per le osservazioni del contribuente, l’atto di accertamento è illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Dopo avere formalmente concluso la verifica mediante un primo processo verbale di constatazione (PVC), l’Amministrazione ha richiesto ulteriori documenti e informazioni senza redigere un nuovo PVC e senza garantire il termine dilatorio per consentire al contribuente di presentare osservazioni e memorie. Il ricorrente ha contestato la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale previste dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La norma garantisce il contraddittorio procedimentale: dopo la conclusione delle operazioni di verifica, il contribuente deve disporre di un termine per esaminare gli esiti dell’istruttoria e presentare osservazioni. Se l’Amministrazione prosegue sostanzialmente la verifica dopo un primo PVC, deve formalizzare la prosecuzione con un nuovo PVC e rispettare nuovamente il termine dilatorio.
Massime di principio
- Un PVC formalmente conclusivo non impedisce ulteriori controlli, ma le nuove attività istruttorie sostanziali devono essere formalizzate in un nuovo PVC.
- Quando l’Amministrazione acquisisce nuovi elementi dopo la chiusura della verifica, il contribuente deve poter conoscere tali elementi e formulare osservazioni prima dell’emissione dell’accertamento.
- Il termine dilatorio successivo al PVC tutela il diritto di partecipazione e non può essere eluso qualificando le nuove attività come semplici richieste informative.
- La violazione dell’obbligo di redigere un nuovo PVC e del termine per le memorie può determinare l’illegittimità dell’atto di accertamento, soprattutto quando le nuove acquisizioni hanno inciso sulla motivazione o sulla quantificazione della pretesa fiscale.
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