Cassazione Civile, Ordinanza n. 42027/2021 del 30/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un terreno sito in Roma. In primo grado gli attori avevano ottenuto l'accertamento dell'usucapione, ritenendo provato il possesso ventennale del bene sulla base delle testimonianze. In appello, invece, la domanda veniva rigettata perché la Corte territoriale reputava le prove testimoniali contrastanti: per alcuni testi gli attori avevano posseduto il bene animo domini per vent'anni, per altri i formali intestatari si erano comunque occupati del fondo, pulendolo e ripristinando la recinzione, sicché non risultavano provati né l'esclusività né la continuità del possesso. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 1141 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova, pretendendo dagli attori la dimostrazione del possesso e valorizzando indebitamente la perizia di parte avversa; 2) violazione degli artt. 1141, 1142, 1158 e 2697 c.c., per avere la Corte omesso di considerare che spettava ai convenuti la prova della violenza, clandestinità, interruzione o sospensione del termine; 3) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la regola applicata dal giudice di merito: chi agisce per far dichiarare l'usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, cioè il corpus e l'animus possidendi, oltre alla continuità del possesso per il tempo richiesto; solo se tali elementi risultano provati può gravare sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria. Ha inoltre osservato che l'accertamento del possesso è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, il quale può apprezzare testimonianze, perizia di parte e documentazione fotografica per verificare la sussistenza, l'esclusività e la continuità del possesso. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e логicamente coerente sul fatto che le prove erano contrastanti e che vi erano elementi attestanti lo stato di abbandono del fondo, sicché non era raggiunta la prova rigorosa del possesso ultraventennale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
pone a carico di chi invoca l'usucapione la prova del possesso continuato per il tempo previsto dalla legge, quale elemento costitutivo dell'acquisto a titolo originario
la prova del possesso e dell'animus possidendi resta a carico di chi lo allega, potendo la prova contraria rilevare solo dopo la dimostrazione del corpus
richiamato dai ricorrenti come norma sull'acquisto del possesso, senza che la Corte ne mutasse il contenuto applicativo in senso favorevole alla loro tesi
regola il riparto dell'onere della prova; in tema di usucapione grava sull'attore dimostrare tutti i fatti costitutivi della pretesa
la valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, nei limiti del controllo di legittimità
il giudice di merito può valutare liberamente le prove secondo il proprio convincimento, salvo i casi di prova legale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza è sufficiente se espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo richiesto un esame analitico di tutte le risultanze
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Chi agisce per far dichiarare l'acquisto per usucapione deve provare in modo rigoroso tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: possesso, animus possidendi e protrazione continuativa per il tempo richiesto dalla legge.
- La prova dell'usucapione non si esaurisce nella mera allegazione di un godimento di fatto del bene: il giudice deve accertare caso per caso l'effettivo esercizio di poteri corrispondenti alla proprietà e la loro continuità nel tempo.
- L'onere di fornire la prova contraria a carico del convenuto sorge solo dopo che l'attore abbia dimostrato almeno il corpus possessionis e gli altri fatti costitutivi rilevanti.
- L'accertamento del possesso e della sua continuità è tipicamente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando il ricorso si risolva in una mera contrapposizione alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
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