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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30409/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere per reati connessi allo spaccio (art. 73 e 74 T.U. Stup.). I motivi principali erano: (i) vizio di motivazione per presunta omessa autonoma valutazione dei materiali di indagine da parte del G.i.p. (art. 292 c.p.p.), con riferimento alla riproposizione testuale degli atti e presunta inesistenza di una motivazione specifica sulle esigenze cautelari; (ii) illegittima utilizzazione di videoriprese eseguite in ambito domiciliare da un giornalista/privato, ritenute dall'impugnante inutilizzabili; (iii) valutazione indiziaria errata perché riferita alla famiglia nel suo insieme e non al singolo Bervicato Massimo, mancata verifica dell'attendibilità dei collaboratori e mancanza di indicazione del contributo personale del ricorrente all'associazione; (iv) errata qualificazione giuridica dei fatti rispetto alle ipotesi di minore gravità previste dai commi 5 e 6 degli artt. 73 e 74 T.U. Stup.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sostanziali e, quanto alla censura sulla utilizzazione delle videoriprese, ha concordato che quelle registrazioni clandestine effettuate dal giornalista all'interno dell'abitazione sono prove vietate e inutilizzabili (richiamando la disciplina sulla tutela del domicilio e l'art. 191 c.p.p.). Tuttavia la Corte ha applicato il 'criterio di resistenza': anche escludendo le videoriprese, permangono gravi indizi a carico di Bervicato Massimo basati su molteplici fonti (dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lami Stofardo, dichiarazioni di acquirenti, riscontri operati con sopralluoghi e sequestri), la presenza documentata dell'indagato nell'appartamento e le risultanze circa la disponibilità di appartamenti, denaro e canali di approvvigionamento della sostanza. Sulla presunta omessa autonoma valutazione la Corte ha affermato che la mera riproposizione testuale di atti non implica di per sé nullità se risulta un giudizio proprio del G.i.p.; inoltre l'ulteriore critica difensiva sulla valutazione degli indizi e sulla qualificazione giuridica è inammissibile o non fondata nei limiti del controllo di legittimità (art. 606 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 73

    Riferimento alla fattispecie di reato per vicende di compravendita di stupefacenti; la Corte conferma la qualificazione dei fatti come rilevanti ai fini della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 74

    Esame della possibile applicabilità delle ipotesi attenuate (comma 6) e loro esclusione alla luce della complessiva offensività e continuità dell'attività del sodalizio

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Richiamato in relazione alla nullità dell'ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione: la Corte precisa che la nullità richiede prova dell'assenza di un giudizio proprio del giudice, non la mera riproposizione testuale degli atti

  • Codice di procedura penale, art. 191

    Articolo richiamato quale norma che dispone l'inutilizzabilità delle prove acquisite mediante violazione di norme che tutelano diritti fondamentali; la Corte lo applica alle videoriprese domestiche clandestine

  • Codice penale, art. 615-bis

    Richiamato nella giurisprudenza citata in tema di tutela della riservatezza del domicilio: riprese clandestine in privata dimora possono integrare il divieto di interferenza e giustificare l'inutilizzabilità

  • Codice di procedura penale, art. 189

    Citato con riferimento alla categoria delle 'prove atipiche' e ai casi in cui esse possano essere ritenute utilizzabili laddove non ledano la tutela costituzionale del domicilio

  • Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)

    Richiamato per distinguere l'onere di specificazione nei diversi rimedi: la Corte osserva che, pur non essendo espressamente applicabile nel riesame, la ratio dell'art. 292 impone un certo grado di specificazione per evidenziare omissioni decisive

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Richiamato per delimitare il controllo di legittimità sulle valutazioni di merito in materia di misure cautelari: possibile verifica solo di adeguatezza logica e legale della motivazione, non nuovo esame di fatto

  • Codice di procedura penale, art. 27

    Richiamato nel quadro fattuale relativo all'adozione di provvedimenti in sedi eventualmente incompetenti: la Corte sottolinea che la tecnica espositiva del Gip può riprendere atti di altra sede purché vi sia un giudizio proprio

Massime di principio

  • La mera riproduzione testuale di richieste o atti non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza cautelare: occorre dimostrare l'assenza di qualsiasi giudizio autonomo del giudice rispetto agli elementi decisivi
  • Videoriprese clandestine in privata dimora (es. giornalista che si finge acquirente) costituiscono prova vietata e inutilizzabile ai sensi della disciplina sulla tutela del domicilio e dell'art. 191 c.p.p.; tuttavia il giudice può escludere tali prove se, applicando il criterio di resistenza, ritiene che gli altri elementi risultino sufficienti a fondare la decisione
  • Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti del riesame sulle misure cautelari il controllo è limitato: è possibile censurare solo la logicità e la corrispondenza ai principi di diritto della motivazione, non effettuare un nuovo apprezzamento libero delle risultanze probatorie
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e i riscontri (dichiarazioni di acquirenti, sopralluoghi, sequestri, disponibilità di mezzi economici) possono integrare gravi indizi anche se singole prove vengono escluse
  • Per contestare l'autonomia valutativa del giudice occorre indicare quali elementi decisivi sarebbero stati ignorati e dimostrare che la loro mancata valutazione avrebbe potuto condurre a conclusioni diverse

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