Cassazione Civile, Ordinanza n. 12711/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata da un agente della riscossione a una società incorporante, quale obbligata in solido con altra società originariamente destinataria della cartella, per il recupero di sgravi contributivi relativi a contratti di formazione e lavoro. In primo grado l'opposizione era stata accolta, con declaratoria di nullità dell'intimazione per effetto della nullità della cartella presupposta e per intervenuta prescrizione del credito. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo ammissibile l'appello dell'INPS e riconoscendo la fondatezza della pretesa restitutoria. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità/inammissibilità dell'appello dell'INPS per omessa censura di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado e difetto di interesse a impugnare, oltre a vizio motivazionale; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che il termine decennale fosse decorso e che gli atti richiamati non avessero efficacia interruttiva nei suoi confronti, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita; 3) violazione di giudicato interno ed esterno sulla nullità della cartella, della notifica e dell'iscrizione a ruolo; 4) erronea liquidazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. e d.m. n. 55/2014. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso: il primo motivo era generico e non confrontato con la motivazione d'appello; le censure su prescrizione e giudicato erano precluse perché la pretesa dell'INPS era già stata definitivamente riconosciuta in un precedente giudizio tra le parti, con formazione di giudicato esterno; anche la doglianza sulle spese è stata reputata inammissibile perché non dimostrava una concreta violazione dei parametri legali e si confrontava solo con la diversa misura delle liquidazioni. È stato quindi confermato l'esito favorevole all'INPS.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha affermato che il primo motivo non superava il vaglio di specificità e si risolveva in censure non pertinenti rispetto alla decisione d'appello; che le questioni di prescrizione e di giudicato non potevano essere riesaminate perché sulla fondatezza della pretesa restitutoria dell'INPS si era formato un giudicato esterno in altro giudizio definito dalla stessa Corte; che la censura sulle spese era generica e non dimostrava la violazione dei criteri legali di liquidazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'INPS le spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti dell'agente della riscossione, rimasto intimato senza difesa.
Norme richiamate
L'appello è stato ritenuto ammissibile perché conforme ai requisiti di specificità richiesti per il gravame.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per questioni meramente processuali se il giudice le ha implicitamente ritenute irrilevanti o infondate.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il nuovo vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di singole deduzioni difensive o questioni processuali.
L'interesse ad impugnare e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato devono essere valutati alla luce dell'effettivo contenuto della sentenza e delle conclusioni dell'appellante.
artt. 2964, 2943, 2945 e 1308 c.c.
Le censure sulla prescrizione sono state dichiarate inammissibili perché precluse dal giudicato esterno formatosi sulla pretesa creditoria.
Il giudicato esterno sulla fondatezza della pretesa dell'INPS impedisce di ridiscutere le questioni già decise tra le parti.
Il giudicato interno non precludeva, nel caso concreto, l'esame del merito della pretesa creditoria.
Le spese seguono la soccombenza complessiva secondo il principio 'victus victori'.
La parte soccombente in cassazione è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
art. 65 ord. giud.
La Corte richiama il dovere di conoscere i propri precedenti e di prevenire contrasti tra giudicati.
Richiamato ai fini della liquidazione dei compensi professionali, senza che sia stata ravvisata una concreta violazione dei parametri.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La disciplina processuale della camera di consiglio è stata applicata secondo la normativa transitoria.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato come base del rito camerale nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia non è ammissibile quando il giudice abbia esaminato implicitamente la questione, ritenendola irrilevante o infondata, e la decisione impugnata mostri una soluzione incompatibile con la tesi della parte.
- Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di argomenti difensivi, eccezioni o questioni processuali.
- Per sostenere la nullità dell'appello o il difetto di interesse a impugnare è necessario un confronto puntuale con il contenuto dell'atto di gravame e con tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; una censura generica è inammissibile.
- Il giudicato esterno formato in un diverso giudizio tra le stesse parti sulla fondatezza della pretesa sostanziale preclude la riproposizione di questioni già definite, incluse quelle relative a prescrizione e validità della pretesa, anche se formalmente prospettate sotto profili diversi.
- Il giudicato si forma sull'unità minima di decisione che collega un fatto giuridicamente rilevante a un effetto, e non sulle singole affermazioni isolate della motivazione.
- In tema di spese, la censura è ammissibile solo se indica specificamente la violazione dei criteri legali di liquidazione; non basta dedurre una mera sproporzione tra le somme liquidate nei diversi rapporti processuali.
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