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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28316/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza di riparazione per ingiusta detenzione, deducendo vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non ha valutato adeguatamente elementi indiziari quali: il rinvenimento della droga nel carico (Kg. 37,05201 di marijuana e Kg. 32,6374 di hashish), la firma del DDT da parte del conducente, documenti di trasporto incompleti/irregolari e la presenza di semi di cannabis sulla persona del Duran. Il MEF ha sostenuto che tali elementi erano compatibili con grave colpa o con responsabilità del conducente e avrebbero dovuto impedire il riconoscimento della riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a individuare un vizio specifico di motivazione: la Corte d'appello aveva motivato che il quadro indiziario era fondato unicamente sul rinvenimento di stupefacente in colli sigillati tra oltre 260, che la presenza del conducente alle operazioni di carico era irrilevante, che i semini di cannabis non avevano valore indiziante senza ulteriori accertamenti e che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incideva sul diritto alla riparazione. La Cassazione ha condiviso che la sola sottoscrizione del DDT non prova una colpa grave, e che la semplice condotta sospetta non esclude il diritto all'equa riparazione. Conseguentemente il ricorso del MEF è inammissibile e il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e la causa ostativa costituita dalla "colpa grave"; la Corte ha interpretato che per escludere la riparazione occorre condotta di macroscopica negligenza, non la mera sospetta condotta.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Previene la riparazione quando ricorrono determinate condizioni procedurali/di colpa previste dalla norma; la censura del MEF su falsa applicazione non è stata ritenuta adeguatamente circostanziata.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sostanziale penale sul traffico di stupefacenti; indicata quale capo di imputazione a carico dell'imputato.

  • art. 43 cod. pen.

    Riguarda la nozione di colpa; citata dal MEF per sostenere che la condotta del Duran potesse configurare colpa, ma la Corte ha ritenuto che non emergesse una colpa grave.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Previsione relativa alle conclusioni scritte del P.G.; il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; applicata alla condanna del MEF.

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)

    "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    La novella stabilisce che il silenzio dell'imputato non pregiudica il diritto alla riparazione; la Corte ha richiamato tale principio per escludere effetti negativi derivanti dall'avvalersi della facoltà di non rispondere.

Massime di principio

  • La mera presenza di stupefacente nel veicolo condotto da una persona non è di per sé sufficiente a escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: va valutata la complessiva consistenza degli indizi e la loro riconducibilità alla condotta dell'imputato.
  • La sottoscrizione di documenti di trasporto (DDT) non prova automaticamente la conoscenza del contenuto di colli sigillati o numerosi; per escludere la riparazione occorre dimostrare una colpa grave, non una semplice sospetta condotta.
  • L'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere usato come elemento ostativo al diritto alla riparazione, come chiarito dalla modifica normativa e dalla giurisprudenza.
  • Per impugnare con successo una decisione di riparazione è necessario individuare e contestare specifici vizi di motivazione: censure generiche o non circostanziate sono inammissibili.
  • La semplice condotta "sospetta" o elementi indiziari deboli non giustificano l'esclusione della riparazione; la soglia per la colpa grave è elevata e richiede negligenza macroscopica o comportamenti prevedibilmente idonei a determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • Anche le amministrazioni statali (es. il MEF) possono essere condannate alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi inammissibili.

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