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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30017 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che il giudice del rinvio avesse violato l'art. 384 c.p.c. perché avrebbe riesaminato la decorrenza del termine di decadenza per chiedere il rimborso, invece di limitarsi a verificare la tempestività dell'istanza secondo quanto già stabilito dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione. La controversia riguardava un'istanza di rimborso di Euro 18.942.953,60 relativa a maggiori somme versate da ENEL per IRPEG e ILOR 1997, derivanti dalla deducibilità di fondi accantonati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR si fosse correttamente conformata al giudizio di rinvio. La precedente sentenza di cassazione non aveva stabilito in modo definitivo che il termine decorresse dal versamento dell'acconto, ma aveva imposto alla CTR di verificare la tempestività dell'istanza distinguendo tra obbligo di versamento inesistente sin dall'origine e obbligo divenuto inesistente successivamente. La CTR aveva ritenuto che l'indebito fosse sorto solo al momento del saldo e della dichiarazione, per effetto dell'eccedenza complessiva dei versamenti rispetto all'imposta dovuta. Il ricorso incidentale di ENEL è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dal versamento quando l'obbligo tributario è inesistente sin dall'origine; decorre invece dalla successiva dichiarazione dei redditi quando l'obbligo viene meno o risulta un'eccedenza solo successivamente.

    Il dies a quo dipende dalla natura dell'indebito: se il pagamento non era dovuto già al momento del versamento, il termine decorre da quel versamento; se l'eccedenza emerge solo con la determinazione del saldo o con la dichiarazione, il termine decorre da tale momento.

  • Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5

    Ha introdotto il termine più ampio di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso.

    Il termine di quarantotto mesi si applica alle situazioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge, era ancora pendente il precedente termine di diciotto mesi.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.

    La CTR non ha violato il vincolo del rinvio perché la precedente pronuncia non aveva deciso definitivamente il dies a quo, ma aveva richiesto ulteriori accertamenti sulla tempestività dell'istanza.

  • Codice di procedura civile, art. 394

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti fissati dalla cassazione, ma può svolgere gli accertamenti di fatto necessari quando la Corte non abbia risolto definitivamente la questione.

Massime di principio

  • Per stabilire se una domanda di rimborso fiscale è tempestiva occorre individuare quando è sorto l'indebito, non limitarsi a considerare la data del singolo acconto.
  • Se l'imposta non era dovuta già al momento del pagamento, il termine di decadenza decorre dal versamento dell'acconto o del saldo interessato.
  • Se l'eccedenza emerge solo dal confronto complessivo tra acconti, saldo e imposta effettivamente dovuta, il termine decorre dalla dichiarazione o dalla determinazione del saldo.
  • In sede di rinvio, il giudice deve rispettare il principio della Cassazione, ma può interpretare e applicare quel principio ai fatti ancora da accertare quando la precedente sentenza non abbia definito ogni profilo della controversia.
  • Chi chiede un rimborso deve documentare se l'indebito era originario oppure se è divenuto evidente solo successivamente, perché da questa distinzione dipende il calcolo del termine di decadenza.

Testo integrale

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