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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29503/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società cessionaria pro soluto del credito di una banca aveva presentato domanda, formalmente ai sensi degli artt. 93 e 103 l.fall., per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di ipoteca e partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione di beni compresi nel fallimento del terzo datore di ipoteca. Il giudice delegato aveva ritenuto di non poter procedere all’ammissione al passivo per il credito garantito, ritenendo la garanzia o il titolo inopponibili, invalidi o inefficaci. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall., aderendo all’orientamento secondo cui il titolare di ipoteca su beni del fallito costituiti a garanzia di un debito verso un soggetto diverso dal fallito non può utilizzare il procedimento di verifica del passivo, ma deve far valere le proprie ragioni nella ripartizione dell’attivo secondo le forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 92 e 52 l.fall. e dell’art. 113 c.p.c., contestando il principio della separazione tra rapporto obbligatorio e garanzia reale sul bene del terzo datore di ipoteca, e invocando gli artt. 201 e 294 CCII come norme chiarificatrici; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non fosse necessario accertare il credito tra creditore e debitore principale, poiché era stata prodotta la pubblicazione in G.U. della cessione del credito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha confermato il decreto del tribunale che aveva negato l’utilizzabilità del procedimento di verifica del passivo per il creditore ipotecario garantito da beni appartenenti al fallimento di un terzo datore di ipoteca. La Corte ha richiamato il più recente indirizzo nomofilattico delle Sezioni Unite, secondo cui tali soggetti non sono creditori del fallito e non possono insinuarsi al passivo, ma possono intervenire nel procedimento fallimentare solo ai fini della ripartizione dell’attivo, senza necessità di instaurare il contraddittorio con il debitore garantito, poiché l’accertamento ha efficacia endoconcorsuale e non è opponibile a quest’ultimo. Le spese sono state compensate perché la decisione è stata definita sulla base di un orientamento successivo al ricorso; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    è stata richiamata come base formale della domanda, ma la Corte ha precisato che la domanda è stata comunque interpretata come domanda di ammissione al passivo.

  • art. 103 l.fall.

    è stata richiamata come norma invocata nella domanda, ma non consente, per il caso concreto, l’utilizzo del procedimento di verifica del passivo da parte del creditore ipotecario garantito da un terzo datore.

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito il tribunale ha respinto la pretesa dell’opponente.

  • art. 52 l.fall.

    richiamato per sostenere l’assoggettamento al concorso; la Corte ribadisce però che il creditore ipotecario verso terzo diverso dal fallito non è soggetto legittimato alla verifica del passivo.

  • art. 92 l.fall.

    invocato nel ricorso a sostegno della pretesa di insinuazione, ma ritenuto non decisivo alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per censurare la decisione di merito, senza esito favorevole.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    richiamato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo, motivo poi assorbito dal rigetto del primo mezzo.

  • art. 201 CCII

    invocato come norma chiarificatrice della disciplina, ma non ha inciso sull’esito del giudizio.

  • art. 294 CCII

    invocato come norma chiarificatrice della disciplina, ma non ha inciso sull’esito del giudizio.

  • artt. 602-604 c.p.c.

    indicati come il corretto strumento per la realizzazione delle pretese del creditore garantito, mediante espropriazione contro il terzo proprietario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il creditore titolare di ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento, costituiti a garanzia di un credito verso un soggetto diverso dal fallito, non può utilizzare il procedimento di verifica dello stato passivo, perché non è creditore del fallito né soggetto che agisce per restituzione o rivendica dei beni acquisiti al fallimento.
  • In tale ipotesi, il creditore garantito può intervenire nel fallimento solo ai fini della ripartizione dell’attivo, per concorrere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene gravato.
  • L’accertamento della somma spettante al creditore garantito in sede distributiva ha efficacia endoconcorsuale e non richiede la partecipazione del debitore principale, poiché non è opponibile a quest’ultimo rimasto estraneo alla procedura.
  • Quando il ricorso è definito in conformità a un orientamento nomofilattico sopravvenuto rispetto alla proposizione dell’impugnazione, la Corte può compensare le spese processuali.
  • La deduzione della cessione del credito e della pubblicità in G.U. non vale, da sola, a trasformare il creditore garantito da terzo in creditore insinuabile al passivo del fallimento del datore di ipoteca.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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