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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34480/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte convenuta)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio la moglie e altri controinteressati chiedendo dichiararsi la nullità o inefficacia di cinque atti pubblici di compravendita immobiliare, sostenendo che si trattasse di vendite simulate poste in essere per intestare fittiziamente alcuni immobili alla moglie e sottrarli così all'aggressione dei creditori. L'attore aveva dedotto anche di non aver potuto reperire la scrittura privata contenente l'accordo simulatorio, a causa della crisi coniugale e di vicende penali e detentive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che la simulazione era stata prospettata come interposizione fittizia di persona, che mancava prova scritta dell'accordo simulatorio e che non era stata dedotta né provata la partecipazione dei venditori al preteso accordo trilaterale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla simulazione, sulla prova testimoniale e sul giuramento, sostenendo che la fattispecie fosse di simulazione assoluta e non soggetta alle medesime regole probatorie; 2) nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato il rigetto della prova dell'accordo simulatorio e l'omessa ammissione di interrogatorio, testimoni e giuramento decisorio; 3) vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato ingresso di ulteriori prove dirette a dimostrare le circostanze dello smarrimento della scrittura simulata e l'incidenza delle querele della moglie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'inquadramento della vicenda come simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, coerente con la stessa prospettazione dell'attore, e ha affermato che, in tale ipotesi, è necessaria la prova dell'accordo trilaterale tra interponente, interposto e terzo contraente. In difetto di controdichiarazione e di deduzione/prova della partecipazione dei venditori, la domanda era destinata al rigetto. Ha inoltre escluso la censura sulla mancata ammissione delle prove, ritenendo le istanze generiche e comunque non decisive; ha ribadito che il giuramento decisorio non può supplire alla mancanza della prova scritta richiesta per l'atto simulato. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato in tema di simulazione del contratto, per distinguere tra simulazione assoluta e relativa

  • art. 1417 c.c.

    richiamato quale norma sulla prova della simulazione

  • art. 2724 c.c.

    richiamato in tema di limiti alla prova testimoniale e prova della simulazione

  • art. 2725 c.c.

    richiamato per la necessità della forma scritta ad probationem/ad substantiam nei casi previsti

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate sulla prova per interrogatorio formale

  • art. 233 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate sulla prova per giuramento

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate sulla prova testimoniale

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti; non se valuta diversamente le prove offerte

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso o disattende la regola di valutazione; non per mero dissenso sulla ponderazione del materiale probatorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di legittimità per violazione di legge invocata nei primi due motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza invocata nel secondo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma sul vizio motivazionale invocata nel terzo motivo, nei limiti oggi consentiti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione camerale a seguito di richiesta del ricorrente e per la nomina del relatore

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quanto alla proposta di definizione accelerata e ai suoi effetti processuali

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato, in combinato con il quarto comma dell'art. 96, per la condanna aggravata del ricorrente

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per la condanna in favore della cassa delle ammende

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per superare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva

  • art. 2739 c.c.

    il giuramento non può riguardare l'esistenza di un contratto per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam; può riguardare solo la simulazione di un contratto già documentalmente esistente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione

Massime di principio

  • Nella simulazione soggettiva relativa per interposizione fittizia di persona, la parte che agisce deve provare l'accordo simulatorio trilaterale tra interponente, interposto e terzo contraente; in mancanza di tale prova, la domanda è infondata.
  • Quando il contratto apparente richiede la forma scritta, la prova della simulazione tra le parti può essere data mediante controdichiarazione scritta; la prova orale non può surrogare il documento mancante.
  • L'interrogatorio formale e il giuramento decisorio non sono strumenti idonei a colmare la mancanza della forma scritta richiesta per l'atto simulato, potendo al più valere su un contratto già documentalmente esistente e solo per dimostrarne il carattere simulatorio.
  • In sede di legittimità, la censura sulla mancata ammissione di prove deve essere specifica e deve indicare con precisione il contenuto dei capitoli istruttori, la loro rilevanza e decisività; la mera critica generica è inammissibile o comunque infondata.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come semplice dissenso rispetto alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo in presenza di un effettivo utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione alle prove di un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneInterposizione fittiziaOnere della provaNullità

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