Sentenza del 16/10/2015 n. 20970 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva riconosciuto alla società un rimborso IVA complessivo di Euro 27.871,87 per gli anni 2000-2003. Il primo motivo riguardava la violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorresse dal versamento dell'imposta e non dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 14 settembre 2006. Il secondo motivo contestava l'omessa applicazione delle formalità introdotte dal D.L. n. 258/2006, quali l'istanza telematica e la produzione della documentazione sull'inerenza dei beni e servizi. Il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla prova dell'inerenza dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che le sentenze della Corte di giustizia UE hanno efficacia dichiarativa ed effetto retroattivo, sicché la pronuncia del 14 settembre 2006 non fa decorrere ex novo il termine di decadenza. Per i crediti IVA maturati dal 2000 al 2002, l'istanza del 14 marzo 2005 è stata considerata tardiva, essendo già decorso il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; pertanto la richiesta di rimborso relativa a tali anni è stata rigettata. Per il 2003, invece, l'istanza è stata ritenuta tempestiva, poiché la disciplina speciale ha fissato il dies a quo al 15 novembre 2006. Il secondo motivo dell'Agenzia è stato rigettato: le formalità del D.L. n. 258/2006 non avevano natura costitutiva del diritto e non imponevano la ripresentazione delle domande già pendenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
"Il termine di decadenza biennale" per la richiesta di rimborso, decorrente dal pagamento o, se successivo, dal verificarsi del presupposto per la restituzione
Per le istanze di rimborso non disciplinate da procedure speciali, il termine biennale decorre dal versamento dell'imposta o dal successivo momento in cui si verifica il presupposto restitutorio. L'ignoranza o l'errata applicazione della norma interna non impedisce il decorso del termine.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 19-bis.1
L'art. 19 riconosce il diritto alla detrazione IVA, mentre le limitazioni dell'art. 19-bis.1, nella parte incompatibile con il diritto UE, non potevano essere opposte al contribuente. L'illegittimità della limitazione produce effetti ex tunc e fa riespandere il diritto alla detrazione, purché sussistano gli altri requisiti sostanziali.
Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE
"Il diritto a deduzione nasce quando la imposta deducibile diviene esigibile"
Il diritto alla detrazione IVA nasce direttamente al momento in cui l'imposta diviene esigibile e non può essere subordinato dagli Stati membri a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dal diritto comunitario.
Art. 267 TFUE
Le sentenze interpretative della Corte di giustizia rese in via pregiudiziale hanno efficacia dichiarativa ed effetto retroattivo, salvo il limite del giudicato e delle situazioni ormai esaurite.
D.L. n. 258/2006, convertito nella L. n. 278/2006
"Resta ferma ... la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore"
La normativa ha disciplinato le modalità amministrative per il recupero dell'IVA non detratta, anche mediante procedure forfettarie, ma gli adempimenti previsti non hanno natura costitutiva del diritto sostanziale e non impongono la ripresentazione delle domande già oggetto di giudizio.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Una pronuncia della Corte di giustizia UE che dichiara incompatibile una norma nazionale, di regola, accerta un'illegittimità preesistente e non crea il diritto soltanto dalla data della pronuncia.
- Il contribuente deve normalmente rispettare i termini di decadenza o prescrizione già decorrenti dal versamento dell'imposta; la presenza di una norma nazionale illegittima costituisce un impedimento di fatto, non giuridico, all'esercizio del diritto.
- Quando una legge successiva introduce una procedura speciale di rimborso, occorre distinguere tra il diritto sostanziale al rimborso e le modalità amministrative per ottenerlo: gli adempimenti formali non sono automaticamente condizioni costitutive del diritto.
- Le domande di rimborso già presentate e i giudizi pendenti non diventano necessariamente improcedibili per effetto della disciplina sopravvenuta, salvo una previsione legislativa chiara in tal senso.
- Per ottenere il rimborso IVA non è sufficiente dimostrare l'incompatibilità della norma limitativa: occorre anche provare i requisiti sostanziali, tra cui l'inerenza dei beni e servizi all'attività d'impresa e l'effettivo utilizzo per operazioni imponibili.
- Nel giudizio di cassazione, le censure relative a vizi processuali devono indicare con precisione gli atti e le difese del precedente giudizio rilevanti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
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