Sentenza del 16/10/2015 n. 335 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Tributi erariali indiretti - Registro - Ipotecaria e catastale - Avviso rettifica liquidazione - Rettifica Valore - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo l'avviso impositivo. I criteri di stima adottati dall'Agenzia delle Entrate sono stati considerati non convincenti, non pertinenti e non adeguatamente riferibili alle caratteristiche concrete dell'immobile, anche perché fondati su un Comune diverso e su una ricostruzione non verificata tramite sopralluogo. L'atto di rettifica e liquidazione è stato quindi annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva elevato il valore dell'immobile da 150.000,00 a 484.000,00 euro, rideterminando l'imposta dovuta in 33.000,00 euro e applicando una sanzione di pari importo. La rettifica era stata effettuata senza un'ispezione diretta dell'immobile, basandosi su aerofotogrammetrie e valutazioni effettuate per via telematica. Inoltre, l'Ufficio aveva ipotizzato una suddivisione dell'immobile in più appartamenti, mentre esso risultava costituito da un unico spazio, e aveva utilizzato come riferimento valori relativi a un Comune diverso, sebbene confinante.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale e degli avvisi di rettifica e liquidazione
La sentenza applica il principio secondo cui la rettifica del valore immobiliare deve essere fondata su elementi concreti, pertinenti e adeguatamente riferiti all'immobile oggetto della compravendita. Una stima basata su dati non verificati direttamente, su caratteristiche inesistenti dell'immobile o su valori riferiti a un Comune diverso non è sufficiente a sostenere validamente l'atto impositivo.
Massime di principio
- La rettifica del valore di un immobile deve essere motivata con criteri specifici, verificabili e pertinenti alle sue effettive caratteristiche.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la stima esclusivamente su aerofotogrammetrie, dati telematici o presunzioni non confermate da un'adeguata verifica dell'immobile.
- Il confronto con immobili o valori di mercato situati in un Comune diverso, anche se confinante, deve essere giustificato e dimostrato come effettivamente omogeneo; altrimenti la stima può risultare illegittima.
- La ricostruzione delle caratteristiche dell'immobile, come la presenza di più appartamenti o la diversa destinazione degli spazi, deve corrispondere alla situazione reale e risultare adeguatamente provata.
- In casi analoghi, il contribuente può contestare l'avviso evidenziando l'assenza di sopralluogo, l'erroneità dei presupposti fattuali, l'inidoneità dei parametri comparativi e la carenza di motivazione della rettifica.
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