Sentenza del 16/10/2015 n. 1756 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Notificazione dell'atto prima del termine di 60 giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione - Invalidità dell'avviso di accertamento in assenza di particolare e motivata urgenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato ante tempus, in assenza di una specifica e adeguatamente motivata situazione di urgenza. L’imminente scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere accertativo non è sufficiente, da sola, a giustificare la deroga al termine di 60 giorni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC), redatto al termine delle operazioni di verifica fiscale presso la sede del contribuente. Secondo la contestazione, l’inosservanza del termine rende illegittimo l’atto, salvo che l’Amministrazione dimostri una particolare e motivata ragione di urgenza.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni
Il termine di 60 giorni ha natura dilatoria e consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste dopo la conclusione della verifica. La sua violazione comporta l’illegittimità dell’avviso, salvo la presenza di una particolare e motivata urgenza, che deve essere concreta e specificamente indicata nell’atto.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è emesso dopo una verifica fiscale conclusa con consegna del PVC, occorre verificare che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla consegna del verbale.
- La notifica anticipata dell’avviso è valida solo se l’Amministrazione dimostra una particolare e concreta situazione di urgenza e la motiva adeguatamente nell’atto.
- La semplice imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertatrice non costituisce, di per sé, una motivazione sufficiente per derogare al termine dilatorio.
- In assenza di un’urgenza specifica e motivata, la violazione del termine di 60 giorni può determinare l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
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