Cassazione Civile, Ordinanza n. 26157/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla fondazione proprietaria di un palazzo storico contro l'appaltatrice dei lavori di riqualificazione e contro i soggetti cui erano stati affidati, a vario titolo, progettazione, direzione lavori, collaudo e RUP, per ottenere il pagamento in solido di una somma richiesta a titolo di danni e difformità contabili emerse nel corso dell'appalto. Gli eredi del progettista e direttore dei lavori hanno eccepito l'inoperatività della clausola compromissoria contenuta nel disciplinare d'incarico stipulato dal loro dante causa con la fondazione, sostenendo che la controversia fosse scindibile e non soggetta a litisconsorzio necessario, anche perché l'impresa appaltatrice aveva agito in regresso nei confronti degli altri convenuti ma era stata poi estromessa dal giudizio. Con l'unico motivo del regolamento facoltativo di competenza, i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 819-ter e 43 c.p.c., assumendo che la solidarietà passiva tra coobbligati non comporta, di regola, inscindibilità delle cause né litisconsorzio necessario, sicché la controversia nei loro confronti avrebbe dovuto essere devoluta agli arbitri in forza della clausola compromissoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Chieti. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso l'operatività della clausola arbitrale, perché la proposizione della domanda riconvenzionale di regresso da parte dell'appaltatrice aveva determinato un litisconsorzio processuale necessario e un cumulo di cause non più separabile, rilevante ai fini della competenza. La successiva estromissione dell'appaltatrice non incideva sul rilievo della situazione processuale esistente al momento della proposizione della riconvenzionale, che è quello decisivo ex art. 5 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriori statuizioni sul contributo unificato.
Norme richiamate
La competenza arbitrale non è invocabile quando, per effetto della riconvenzionale di regresso e dell'inscindibilità del cumulo, la controversia assume natura non separabile davanti al giudice ordinario.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la scindibilità della controversia; la Corte non ne accoglie la lettura, poiché la riconvenzionale ha determinato un litisconsorzio processuale necessario.
La competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; rileva quindi la connessione presente quando viene proposta la riconvenzionale.
Nella solidarietà passiva, di regola, i rapporti restano distinti e non vi è litisconsorzio necessario; tuttavia la Corte ribadisce che tale regola cede quando vi sia dipendenza o obiettiva interrelazione tra le posizioni dei coobbligati.
Richiamato nel quadro dell'azione risarcitoria solidale nei confronti di più soggetti asseritamente concorrenti nella produzione del danno.
Evocato solo in relazione alla decisione di estromissione/rigetto dell'appaltatrice per decadenza; la Corte precisa però che ciò è irrilevante ai fini della competenza già radicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La proposizione di una domanda riconvenzionale di regresso può trasformare un cumulo inizialmente scindibile in un litisconsorzio processuale necessario, con effetti sulla competenza del giudice adito.
- Ai fini della competenza ex art. 5 c.p.c. rileva la situazione processuale e fattuale esistente al momento della proposizione della domanda o della riconvenzionale, non gli eventi successivi come l'estromissione di una parte.
- Nella responsabilità solidale, la regola della distinta autonomia delle posizioni dei coobbligati non impedisce il litisconsorzio necessario quando le cause siano tra loro dipendenti o le posizioni presentino una obiettiva interrelazione tale da rendere inscindibile la decisione.
- La clausola compromissoria non opera se la controversia, per effetto del cumulo processuale e della connessione inscindibile, non è più scindibile nei confronti dei diversi convenuti.
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