Cassazione Civile, Ordinanza n. 20376/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di liquidazione relativo al decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore. La proposta concordataria prevedeva il rilievo dell’attivo fallimentare da parte del terzo e il soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari, anche mediante utilizzo delle disponibilità della procedura. L’Ufficio tassava il decreto di omologa come atto contenente la sola disposizione più onerosa, applicando l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 e l’aliquota del 3% dell’art. 9 della Tariffa, Parte prima. La contribuente contestava che la base imponibile dovesse comprendere anche le somme della cassa fallimentare e la pretesa assimilazione della proposta a un concordato con accollo dei debiti; sosteneva invece che l’atto avesse ad oggetto solo la cessione dell’attivo illiquido fallimentare per il corrispettivo di euro 450.000. In cassazione deduceva: motivazione apparente della sentenza di appello; erronea ricostruzione della materia del contendere; omessa pronuncia sulle censure relative agli artt. 37 e 21, comma 2, d.P.R. 131/1986 e artt. 8 e 9 Tariffa; violazione delle norme sull’imposta di registro per avere la CTR tassato anche l’accollo dei debiti; violazione delle norme civilistiche sull’interpretazione del contratto e sull’accollo, assumendo che non vi fosse alcun accollo dei debiti ma solo acquisto dell’attivo fallimentare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo sulla motivazione apparente, perché la decisione di appello, pur eventualmente discutibile nel merito, conteneva una motivazione idonea a superare la soglia del minimo costituzionale. Ha invece accolto il quarto motivo di ricorso, richiamando il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore va tassato ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte prima, d.P.R. 131/1986, con commisurazione dell’imposta al valore dei beni e diritti fallimentari trasferiti ed esclusione dalla base imponibile del contestuale accollo dei debiti collegato alla cessione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3), 4) e 5)
vengono evocati i diversi vizi denunciabili in cassazione; la Corte esclude l’inammissibilità per doppia conforme e riconduce le censure a questioni di diritto
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che vi sia motivazione apparente
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
evocato per omessa pronuncia; il motivo viene però assorbito o comunque non decisivo
art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
invocato dall’Ufficio e contestato dalla contribuente; la Corte chiarisce che non giustifica la tassazione dell’accollo dei debiti quando il concordato fallimentare con terzo assuntore va tassato secondo il valore dei beni e diritti trasferiti
richiamato nei motivi di merito dalla contribuente
richiamato nei motivi di ricorso; la Corte applica il criterio di tassazione proprio del decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore
art. 8, lett. a), Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
la base imponibile va commisurata al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, escludendo il contestuale accollo dei debiti
art. 9 Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
l’Amministrazione vi aveva ricondotto l’atto; la Corte, seguendo il proprio precedente, valorizza invece l’art. 8, lett. a), per il concordato fallimentare con terzo assuntore
richiamato nel quinto motivo per la pretesa erronea interpretazione del decreto e della proposta concordataria
richiamato nel quinto motivo per la pretesa erronea interpretazione sistematica degli atti
richiamato nel quinto motivo con riferimento all’accollo
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando l’argomentazione sia del tutto inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi o si risolva in formule incomprensibili; non ricorre se il giudice di merito esponga, sia pure sinteticamente o opinabilmente, il percorso logico seguito.
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile va determinata sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, non sull’intero contenuto economico della proposta in quanto tale.
- L’eventuale accollo dei debiti connesso alla cessione dell’attivo fallimentare non concorre alla base imponibile dell’imposta di registro quando l’operazione sia inquadrabile nel concordato fallimentare con terzo assuntore.
- Se il motivo accolto risolve la questione decisiva di qualificazione fiscale dell’atto, le ulteriori censure restano assorbite.
- In cassazione, quando la doglianza investe la corretta qualificazione giuridica dell’atto e l’individuazione della norma tributaria applicabile, il giudice di legittimità può decidere secondo la ragione più liquida, senza esaminare prioritariamente tutti gli altri motivi.
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