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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28759/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società aveva acquistato nel 2011 il credito risarcitorio relativo ai danni subiti da un autoveicolo in un sinistro stradale. La cessionaria aveva prima esperito l'azione risarcitoria nei confronti del presunto responsabile e della sua assicurazione, poi aveva convenuto anche l'assicuratrice del veicolo danneggiato, titolare di polizza Kasko. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano rigettato la domanda. In cassazione la società ricorrente deduceva due censure: (1) violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel valorizzare un'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità asseritamente tardiva, perché formulata dalla controparte solo in comparsa conclusionale in primo grado; (2) violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c., lamentando che l'interpretazione del contratto di cessione avesse ignorato fatti e comportamenti successivi tra le parti e avrebbe dovuto ricomprendere anche la facoltà di agire verso l'assicuratrice del cedente in base alla polizza Kasko.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la contestazione della titolarità del rapporto controverso non integra un'eccezione in senso stretto e può essere rilevata d'ufficio quando risulti dagli atti; inoltre la contestazione era stata comunque svolta in appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che dal contratto di cessione non emergeva in modo espresso la cessione del diritto di agire verso l'assicuratrice del cedente in forza della polizza Kasko; il negozio trasferiva il credito risarcitorio derivante dal sinistro e quindi la cessionaria era legittimata solo all'azione risarcitoria generale da fatto illecito, non anche all'azione contrattuale collegata alla polizza. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda, con nulla sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 100 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta legittimazione ad agire, ma la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato a sostegno della doglianza sulla pretesa tardività della contestazione; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    La Corte esamina l'interpretazione del contratto di cessione alla luce del criterio letterale e del comportamento complessivo, ma ritiene che il testo non consentisse di estendere la cessione all'azione verso l'assicuratrice Kasko.

  • art. 1374 c.c.

    È richiamato per affermare che la titolarità dell'azione risarcitoria è un effetto naturale del negozio di cessione, integrato secondo legge.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte indica che, nel caso concreto, il cessionario era titolare solo dell'azione generale da fatto illecito, non anche della diversa azione contrattuale derivante dalla polizza Kasko.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per il termine di deposito della motivazione.

  • art. 145 cod. ass.

    È citato come norma sulla base della quale era stata preannunciata l'azione risarcitoria avanti al giudice di pace.

  • art. 148 cod. ass.

    È citato insieme all'art. 145 cod. ass. quale base dell'azione risarcitoria precedentemente esperita.

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore integra una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, e non un'eccezione in senso stretto; il giudice può rilevarla d'ufficio se la carenza risulta dagli atti di causa.
  • L'eventuale tardiva costituzione della parte convenuta o la contumacia non trasformano la mancata contestazione in un riconoscimento della titolarità del diritto, restando salve solo le preclusioni sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non emergenti dagli atti.
  • Nell'interpretare un contratto di cessione del credito, il giudice deve attenersi al contenuto negoziale effettivo: la cessione del credito risarcitorio derivante da sinistro non comporta, senza espresso supporto testuale o inequivoco, anche la cessione di diritti diversi e autonomi fondati su un distinto rapporto contrattuale.
  • La titolarità dell'azione risarcitoria può costituire effetto naturale del negozio di cessione; tuttavia tale effetto si estende solo entro i confini dell'oggetto ceduto e non consente di ampliare la posizione attiva del cessionario oltre quanto desumibile dal contratto e dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoRC auto
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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