Cassazione Civile, Ordinanza n. 12084/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il Tribunale di Palermo, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ammesso un credito di lavoro in via privilegiata per differenze retributive, TFR e tredicesime, ritenendo provato che il lavoratore avesse svolto, dal gennaio 2007 al dicembre 2015, mansioni superiori rispetto all'inquadramento originario, e individuando la decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto (31.12.2016). Il fallimento della società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c. e dell'art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300/1970, contestando la ritenuta insussistenza della stabilità del rapporto; con il secondo, in subordine, ha dedotto che i crediti maturati prima del 5.9.2009 erano prescritti; con il terzo, ulteriormente in subordine, ha sostenuto la prescrizione dei crediti maturati prima del 17.7.2007. Nelle more del giudizio di legittimità la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente, prima dell'adunanza camerale.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta personalmente dalla parte, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità per il comportamento processuale delle parti ed ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Non vi è stata pronuncia nel merito sui motivi di ricorso.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.
art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300/1970
Richiamato dal ricorrente per contestare la stabilità del rapporto di lavoro ritenuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicato quale norma sul vizio denunciato di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte personalmente.
La rinuncia rituale ha determinato l'estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione è stata ritenuta ostativa all'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva rispetto all'adunanza camerale e sottoscritta personalmente dalla parte, è rituale e comporta l'estinzione del processo.
- In presenza di rinuncia ritualmente formulata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a dichiarare l'estinzione del giudizio.
- La declaratoria di estinzione può giustificare la compensazione delle spese di legittimità in ragione del comportamento processuale delle parti.
- La rinuncia al ricorso esclude, nel caso esaminato, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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