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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12084/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il Tribunale di Palermo, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ammesso un credito di lavoro in via privilegiata per differenze retributive, TFR e tredicesime, ritenendo provato che il lavoratore avesse svolto, dal gennaio 2007 al dicembre 2015, mansioni superiori rispetto all'inquadramento originario, e individuando la decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto (31.12.2016). Il fallimento della società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c. e dell'art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300/1970, contestando la ritenuta insussistenza della stabilità del rapporto; con il secondo, in subordine, ha dedotto che i crediti maturati prima del 5.9.2009 erano prescritti; con il terzo, ulteriormente in subordine, ha sostenuto la prescrizione dei crediti maturati prima del 17.7.2007. Nelle more del giudizio di legittimità la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente, prima dell'adunanza camerale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta personalmente dalla parte, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità per il comportamento processuale delle parti ed ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Non vi è stata pronuncia nel merito sui motivi di ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva rispetto all'adunanza camerale e sottoscritta personalmente dalla parte, è rituale e comporta l'estinzione del processo.
  • In presenza di rinuncia ritualmente formulata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • La declaratoria di estinzione può giustificare la compensazione delle spese di legittimità in ragione del comportamento processuale delle parti.
  • La rinuncia al ricorso esclude, nel caso esaminato, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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