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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22901/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l'ente previdenziale ha richiesto contributi per gli anni 2010-2014, ritenendo che il soggetto iscritto alla gestione commercianti dovesse versare contributi anche sul reddito da partecipazione agli utili di società di capitali, ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla l. n. 438 del 1992, senza considerare la destinazione degli utili deliberata dai soci. Il soggetto iscritto ha contestato l'atto sostenendo di non avere mai svolto attività d'impresa e che, trattandosi di mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, quei redditi non potevano entrare nella base imponibile contributiva. Il tribunale ha respinto la domanda; la corte d'appello ha invece annullato il verbale, ritenendo non provata dall'ente la sussistenza dei presupposti per l'obbligo contributivo e affermando che la base contributiva riguarda i redditi d'impresa e non i redditi di capitale derivanti da mera partecipazione societaria. In cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, in connessione con la l. n. 233 del 1990, sostenendo che la totalità dei redditi denunciati a fini IRPEF dovesse essere assoggettata a contribuzione, compresi quelli derivanti da partecipazione a società di capitali anche in assenza di attività lavorativa del socio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva annullato il verbale di accertamento. Ha ribadito l'orientamento già espresso in precedenti decisioni secondo cui l'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 impone di parametrare i contributi alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, ma solo nella misura in cui tali redditi conservino natura di reddito d'impresa secondo la disciplina fiscale. Restano quindi esclusi i redditi di capitale, e in particolare gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza svolgimento di attività lavorativa. Poiché nel caso concreto era incontestato che i redditi oggetto di pretesa derivassero da sola partecipazione agli utili, senza lavoro del socio, la base imponibile contributiva è stata correttamente esclusa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i soggetti iscritti a una gestione previdenziale autonoma, la base imponibile contributiva va determinata in funzione della natura fiscale del reddito: rilevano i redditi d'impresa, non i redditi di capitale.
  • L'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 non consente di attrarre a contribuzione qualunque provento IRPEF, ma solo la totalità dei redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale.
  • Gli utili percepiti per la mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa da parte del socio, restano redditi di capitale e non sono soggetti a contribuzione previdenziale nella gestione commercianti.
  • L'accertamento dell'obbligo contributivo richiede la prova dei presupposti di fatto che fondano l'assoggettamento a contribuzione; la sola qualità di socio non basta se manca il collegamento con un'attività lavorativa rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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