Cassazione Civile, Ordinanza n. 22901/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l'ente previdenziale ha richiesto contributi per gli anni 2010-2014, ritenendo che il soggetto iscritto alla gestione commercianti dovesse versare contributi anche sul reddito da partecipazione agli utili di società di capitali, ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla l. n. 438 del 1992, senza considerare la destinazione degli utili deliberata dai soci. Il soggetto iscritto ha contestato l'atto sostenendo di non avere mai svolto attività d'impresa e che, trattandosi di mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, quei redditi non potevano entrare nella base imponibile contributiva. Il tribunale ha respinto la domanda; la corte d'appello ha invece annullato il verbale, ritenendo non provata dall'ente la sussistenza dei presupposti per l'obbligo contributivo e affermando che la base contributiva riguarda i redditi d'impresa e non i redditi di capitale derivanti da mera partecipazione societaria. In cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, in connessione con la l. n. 233 del 1990, sostenendo che la totalità dei redditi denunciati a fini IRPEF dovesse essere assoggettata a contribuzione, compresi quelli derivanti da partecipazione a società di capitali anche in assenza di attività lavorativa del socio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva annullato il verbale di accertamento. Ha ribadito l'orientamento già espresso in precedenti decisioni secondo cui l'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 impone di parametrare i contributi alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, ma solo nella misura in cui tali redditi conservino natura di reddito d'impresa secondo la disciplina fiscale. Restano quindi esclusi i redditi di capitale, e in particolare gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza svolgimento di attività lavorativa. Poiché nel caso concreto era incontestato che i redditi oggetto di pretesa derivassero da sola partecipazione agli utili, senza lavoro del socio, la base imponibile contributiva è stata correttamente esclusa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992 n. 384 conv. con modif. dalla l. 14 novembre 1992 n. 438
"l'ammontare del contributo annuo dovuto ... è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF"
La disposizione amplia la base imponibile contributiva ai redditi d'impresa fiscalmente rilevanti, ma non estende il prelievo ai redditi di capitale derivanti da mera partecipazione a società di capitali senza lavoro del socio.
l. 2 agosto 1990 n. 233, art. 1
È richiamata come norma che individua i soggetti iscritti alla gestione previdenziale cui si applica il criterio di commisurazione del contributo ai redditi d'impresa.
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 55
I redditi d'impresa sono quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale; tale qualificazione fiscale è decisiva anche ai fini previdenziali.
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 44, lett. e)
Gli utili da partecipazione a società soggette a IRES sono redditi di capitale; se derivano da mera partecipazione senza attività lavorativa non entrano nella base contributiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della censura per violazione e falsa applicazione di legge proposta nel ricorso per cassazione.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Per i soggetti iscritti a una gestione previdenziale autonoma, la base imponibile contributiva va determinata in funzione della natura fiscale del reddito: rilevano i redditi d'impresa, non i redditi di capitale.
- L'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 non consente di attrarre a contribuzione qualunque provento IRPEF, ma solo la totalità dei redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale.
- Gli utili percepiti per la mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa da parte del socio, restano redditi di capitale e non sono soggetti a contribuzione previdenziale nella gestione commercianti.
- L'accertamento dell'obbligo contributivo richiede la prova dei presupposti di fatto che fondano l'assoggettamento a contribuzione; la sola qualità di socio non basta se manca il collegamento con un'attività lavorativa rilevante.
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