Cassazione Civile, Ordinanza n. 22918/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Il pensionato aveva chiesto il ricalcolo della quota B del trattamento di quiescenza senza applicare il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo superato o tacitamente abrogato quel massimale per effetto della disciplina successiva introdotta dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile non fosse stato abrogato e dovesse ancora applicarsi anche nella determinazione della quota B della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, nella determinazione della quota B non vanno considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha ritenuto che tale limite non sia stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalla normativa sopravvenuta. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge.
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Prevede il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; il limite va ancora applicato nel calcolo della quota B della pensione.
Richiamato dalla parte ricorrente come norma della disciplina sopravvenuta, ma non ritenuto idoneo ad abrogare il massimale pensionabile.
Richiamato dalla parte ricorrente come disciplina successiva; la Corte esclude che produca incompatibilità o abrogazione tacita del limite previsto dal d.P.R. n. 1420 del 1971.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
Ha modificato il testo dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971, ma senza eliminarne il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile.
Massime di principio
- Nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo Fondo prima del 31 dicembre 1995, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 continua ad applicarsi alla parte eccedente.
- Una disciplina successiva non determina abrogazione tacita di una precedente norma solo perché regola il medesimo ambito, occorrendo una reale incompatibilità tra le disposizioni.
- Quando una regola speciale si inserisce in un sistema complessivamente più favorevole per gli assicurati, il limite ivi previsto può essere considerato coessenziale all'assetto normativo e quindi conservare efficacia.
- In sede di legittimità, la sentenza di merito è censurabile per violazione di legge quando abbia escluso l'applicazione di un limite normativo ancora vigente sulla base di un'erronea lettura dell'abrogazione implicita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22901/2024 del 19/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22915/2024 del 19/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22917/2024 del 19/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22919/2024 del 19/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22920/2024 del 19/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22923/2024 del 19/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →