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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22918/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Il pensionato aveva chiesto il ricalcolo della quota B del trattamento di quiescenza senza applicare il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo superato o tacitamente abrogato quel massimale per effetto della disciplina successiva introdotta dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile non fosse stato abrogato e dovesse ancora applicarsi anche nella determinazione della quota B della pensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, nella determinazione della quota B non vanno considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha ritenuto che tale limite non sia stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalla normativa sopravvenuta. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo Fondo prima del 31 dicembre 1995, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 continua ad applicarsi alla parte eccedente.
  • Una disciplina successiva non determina abrogazione tacita di una precedente norma solo perché regola il medesimo ambito, occorrendo una reale incompatibilità tra le disposizioni.
  • Quando una regola speciale si inserisce in un sistema complessivamente più favorevole per gli assicurati, il limite ivi previsto può essere considerato coessenziale all'assetto normativo e quindi conservare efficacia.
  • In sede di legittimità, la sentenza di merito è censurabile per violazione di legge quando abbia escluso l'applicazione di un limite normativo ancora vigente sulla base di un'erronea lettura dell'abrogazione implicita.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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