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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22923/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l'ente previdenziale aveva richiesto alla società cooperativa il pagamento di contributi e sanzioni sulle somme corrisposte ai lavoratori dal 1 luglio 2008 al 30 novembre 2013, qualificate come indennità di trasferta e rimborsi. In primo grado il giudizio era stato deciso in favore dell'ente, ma in appello la sentenza era stata riformata con annullamento del verbale, ritenendosi non adeguatamente provata dall'ente la ricorrenza dei presupposti per assoggettare a contribuzione tali emolumenti e valorizzandosi, anzi, elementi contrari alla tesi dell'erogazione fissa e svincolata dalle singole trasferte. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione delle norme che disciplinano l'imponibilità contributiva delle somme erogate in occasione di trasferte e dei rimborsi spese, sostenendo che, una volta escluso il regime del trasfertismo ma accertata l'esistenza di trasferte, la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se la società avesse dimostrato i presupposti dell'esenzione o riduzione contributiva previsti dall'art. 51, comma 5, TUIR, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto costitutivo dell'esonero (luogo della trasferta, natura e misura delle spese di vitto e alloggio, ammontare dei rimborsi, effettività delle trasferte).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ritenendo non corretta la ripartizione dell'onere della prova operata dal giudice di appello. La Corte ha affermato che l'ente deve provare l'avvenuta corresponsione di somme ai lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre incombe sul datore di lavoro dimostrare specificamente la sussistenza delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo e il rispetto dei limiti di esenzione previsti per trasferte e rimborsi spese. Poiché la Corte territoriale non si era attenuta a tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al corretto riparto dell'onere probatorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 153/1969

    norma richiamata come base del regime contributivo delle somme erogate in costanza di rapporto di lavoro, nel testo risultante dalle successive modifiche normative citate dalla Corte

  • artt. 1 e 2 d.l. 692/1945

    richiamati come disposizioni sostituite e confluite nella disciplina dell'imponibile contributivo

  • artt. 27 e 28 d.P.R. 797/1955

    richiamati quale testo unico previdenziale successivamente modificato

  • art. 51, comma 5, d.P.R. 917/1986

    norma indicata come disciplina dei limiti di esenzione dall'assoggettamento a contribuzione per trasferte e rimborsi

  • art. 51, comma 6, d.P.R. 917/1986

    richiamato come disposizione interpretata autenticamente dalla normativa successiva

  • art. 7-quinquies d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016

    richiamato come interpretazione autentica dell'art. 51, comma 6, d.P.R. 917/1986

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova tra ente previdenziale e datore di lavoro

Massime di principio

  • In materia di contribuzione previdenziale sulle somme corrisposte ai lavoratori, l'ente impositore deve provare l'esistenza dei pagamenti erogati in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre il soggetto che invoca un'esenzione o una riduzione contributiva deve dimostrare tutti i presupposti di fatto e di diritto del beneficio.
  • Quando si contesta l'assoggettamento a contribuzione di indennità di trasferta e rimborsi spese, il datore di lavoro che chieda di fruire del regime agevolato deve provare l'effettività delle trasferte, la loro specifica disciplina e il rispetto dei limiti di esenzione previsti dalla legge.
  • L'onere probatorio relativo alle cause di esclusione dell'obbligo contributivo non può essere invertito a carico dell'ente previdenziale una volta che questi abbia allegato e provato l'erogazione delle somme ai lavoratori.
  • Il giudice di merito deve verificare distintamente, dopo aver escluso la disciplina del trasfertismo, se ricorrano i presupposti della specifica esenzione prevista per le trasferte e i rimborsi, senza arrestarsi a un accertamento incompleto della sola natura delle somme corrisposte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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