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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22920/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda l’assoggettamento a contribuzione di somme erogate ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta, indicate come voce retributiva "trasferta Italia", nel periodo dicembre 2006-marzo 2007. La società aveva ottenuto in appello l’accoglimento dell’opposizione alla cartella esattoriale con cui l’INPS reclamava contributi e somme aggiuntive. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme in materia di imponibile contributivo e di interpretazione autentica del regime fiscale delle trasferte, sostenendo che la Corte d’appello avesse escluso indebitamente la contribuzione solo perché non ricorrevano tutti i requisiti del comma 6 dell’art. 51 TUIR, senza applicare il comma 2 dell’art. 7-quinquies del d.l. n. 193/2016, che rinvia al trattamento di cui al comma 5. Ha inoltre sostenuto che le somme erogate avrebbero dovuto essere assoggettate a contribuzione almeno nella misura del 50%, che era stata provata l’entità degli importi corrisposti e che spettava al datore di lavoro dimostrare il rispetto dei limiti di esenzione e dunque la causa di esclusione dall’obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di indennità di trasferta, l’INPS deve provare l’avvenuta corresponsione al lavoratore di somme in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre incombe sul datore di lavoro che invochi l’esenzione l’onere di provare i presupposti dell’esonero e il rispetto dei limiti di legge. Ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse attenuta a tale criterio, accertando in fatto che le somme erogate non superavano i limiti previsti dalla normativa per l’assoggettamento a contribuzione. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito favorevole alla società e ha condannato l’INPS alle spese, dando atto altresì dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    Regola il trattamento delle indennità di trasferta e i limiti di esenzione rilevanti anche ai fini contributivi; il rispetto di tali limiti deve essere provato da chi invoca l’esonero.

  • art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986

    Disciplina l’ipotesi di dipendenti senza sede di lavoro indicata nel contratto o nella lettera di assunzione e con attività che richieda continua mobilità; la Corte richiama il rapporto tra questa disposizione e il regime del comma 5.

  • art. 7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016 n. 225

    La norma di interpretazione autentica viene richiamata dall’INPS per sostenere l’applicazione del trattamento del comma 5 quando non ricorrano i requisiti del comma 6; la Corte però ribadisce che resta centrale la prova dei presupposti dell’esenzione.

  • art. 12 L. n. 153 del 1969

    Norma invocata dall’INPS nella censura per violazione di legge in tema di imposizione contributiva sulle somme corrisposte ai lavoratori.

  • artt. 1 e 2 del d.l. n. 692 del 1945

    Richiamati nel percorso normativo dell’art. 12 L. n. 153 del 1969 relativo alla base imponibile contributiva.

  • artt. 27 e 28 del d.P.R. n. 797 del 1955

    Parte della sequenza normativa richiamata dall’INPS in tema di contribuzione sulle somme corrisposte in costanza di rapporto.

  • art. 1, comma 4, d.l. n. 44 del 1985 conv. in L. n. 155 del 1985

    Richiamato nel quadro normativo relativo alla contribuzione dovuta sulle somme retributive.

  • art. 1, comma 1, L. n. 876 del 1986

    Richiamato nel quadro normativo citato dal ricorrente.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 173 del 1988 conv. in L. n. 291 del 1988

    Richiamato nel quadro normativo citato dal ricorrente.

  • art. 2, comma 15, L. n. 335 del 1995

    Richiamato nel quadro normativo citato dal ricorrente.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 314 del 1997

    Richiamato nel quadro normativo citato dal ricorrente per la disciplina dell’imponibile contributivo.

  • art. 2697 c.c.

    Norma invocata per il riparto dell’onere della prova; la Corte la applica nel senso che chi richiede l’esenzione deve provarne i presupposti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo in relazione al deposito della memoria nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di contribuzione sulle somme corrisposte a titolo di trasferta, l’ente previdenziale deve provare l’avvenuta corresponsione al lavoratore di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro; spetta invece al datore di lavoro che invochi l’esenzione dimostrare i presupposti di fatto e di diritto dell’esonero.
  • Quando si controverte sul rispetto dei limiti di esenzione delle indennità di trasferta, il datore di lavoro deve provare le trasferte effettivamente eseguite e l’ammontare delle indennità o dei rimborsi corrisposti per ciascun giorno, mentre all’INPS è sufficiente allegare e provare l’importo complessivo delle somme erogate.
  • La qualificazione della somma come esente da contribuzione non discende automaticamente dalla mancata ricorrenza di alcuni requisiti formali del regime speciale, essendo comunque necessario verificare, in concreto, se ricorrano i presupposti del regime di esenzione invocato e se gli importi restino entro i limiti di legge.
  • L’accertamento del superamento o meno dei limiti quantitativi di esenzione è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, se congruamente motivato e coerente con i principi sul riparto dell’onere probatorio, è insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiInadempimento
RamiProcesso civilePrevidenzaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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