Cassazione Civile, Ordinanza n. 22919/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato aveva agito per ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza, chiedendo che, per la quota B della pensione, non operasse il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e aveva riconosciuto il diritto alle differenze di pensione, nei limiti della decadenza ex art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la motivazione faceva riferimento sia alla quota A sia alla quota B in tema di decadenza, mentre il dispositivo si pronunciava solo sulla quota B; (2) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e degli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 182/1997, assumendo che il massimale pensionabile non fosse stato abrogato e restasse applicabile anche alla quota B.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Sul primo ha rilevato il vizio denunciato, perché il dispositivo della sentenza di appello si limitava alla quota B, mentre la motivazione estendeva il riferimento alla decadenza anche alla quota A, con conseguente contraddizione rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Sul secondo ha ribadito l'orientamento già consolidato secondo cui, nelle pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, non è stato abrogato e continua ad applicarsi alla determinazione della quota B per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile
Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo resta applicabile e va considerato nella determinazione della quota B della pensione.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
La decadenza triennale rileva solo per le differenze sui ratei maturati anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale, non per il diritto alla pensione in sé.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
La disciplina della decadenza va letta nel senso che non colpisce l'intero diritto pensionistico, ma solo le differenze sui ratei maturati oltre il triennio.
art. 6, d.l. n. 103/1991 conv. in l. n. 166/1991
È richiamato a sostegno della limitazione della decadenza ai soli ratei arretrati e non al diritto pensionistico fondamentale.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
Non ha determinato l'abrogazione tacita del massimale pensionabile previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra il vizio di nullità denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è ravvisata nell'erronea esclusione del massimale pensionabile per la quota B.
art. 3 d.lgs. n. 182/1997
È invocato dall'INPS per sostenere la permanenza del sistema del massimale e la sua compatibilità con la disciplina successiva.
art. 4 Cost.
Richiamato nel quadro argomentativo relativo alla tutela costituzionale del diritto a pensione e ai limiti della decadenza.
art. 38 Cost.
Il diritto a pensione è qualificato come fondamentale, irrinunciabile e non soggetto a decadenza quanto al nucleo essenziale della prestazione.
Massime di principio
- Nelle controversie pensionistiche, la decadenza triennale incide solo sulle differenze economiche dei ratei maturati anteriormente al triennio rispetto alla domanda giudiziale, non sul diritto alla prestazione pensionistica in sé né sui ratei futuri.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo sulla portata della pronuncia integra nullità della sentenza quando il dispositivo non consente di individuare con chiarezza l'oggetto effettivo della decisione.
- Per i lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B della pensione continua ad applicarsi il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo stato abrogato dai successivi interventi legislativi.
- L'abrogazione tacita di una disciplina speciale non può essere affermata in assenza di incompatibilità effettiva con la normativa successiva, specie quando quella disciplina si inserisce in un sistema complessivamente più favorevole per gli assicurati.
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