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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22917/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della quota B di un trattamento pensionistico di anzianità spettante a una lavoratrice dello spettacolo iscritta al relativo Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995. La pensionata aveva chiesto che, nel calcolo della quota B relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, non si applicasse il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e condannato l'INPS a pagare le differenze pensionistiche. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997: secondo l'istituto, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto tacitamente abrogato il massimale pensionabile, mentre la disciplina successiva sarebbe compatibile con il limite originario e non lo avrebbe eliminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la tesi dell'istituto secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, per le anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e per gli iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, non devono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte ha escluso che tale limite sia stato abrogato, né espressamente né per incompatibilità, dai successivi interventi normativi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione di legge; il ricorso è stato formulato su tale vizio per censurare l'errore di diritto della sentenza di merito.

  • art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

    prevede un limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; la Corte lo ritiene tuttora vigente e applicabile al calcolo della quota B della pensione.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    ha modificato il testo dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971, ma non ha abrogato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile.

  • art. 3 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    richiamato nel ricorso come norma incompatibile solo in apparenza con il massimale; la Corte esclude che abbia abrogato il limite.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    richiamato nel ricorso come disposizione che disciplina la materia pensionistica senza eliminare il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile.

Massime di principio

  • Nel regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale continua ad applicarsi al calcolo della quota B della pensione, se non risulta espressamente abrogato o incompatibile con la disciplina successiva.
  • L'abrogazione tacita di una disciplina speciale non può essere affermata in modo estensivo quando la normativa successiva sia compatibile con essa e il limite sia parte coessenziale dell'assetto complessivo del sistema.
  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge sussiste quando il giudice di merito disapplichi una norma ancora vigente per ritenuta abrogazione non consentita dal sistema interpretativo adottato dalla Corte di legittimità.

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