Cassazione Civile, Ordinanza n. 22915/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia anticipata erogata da una cassa professionale privatizzata, con applicazione del principio del pro-rata e senza il contributo di solidarietà che aveva inciso sull’importo percepito. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo dovute le differenze pensionistiche. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge per mancata applicazione del principio del pro-rata previsto dal regolamento della cassa del 2004; 2) omessa applicazione della prescrizione quinquennale, sostenendo che il diritto alle differenze fosse prescritto; 3) erroneità della decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda originaria di pensione anziché dalla successiva istanza di riliquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre prelievi su trattamenti già determinati che si traducano in prestazioni patrimoniali riservate alla legge e incompatibili con il principio del pro-rata. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la prescrizione quinquennale richiede che il credito sia liquido ed esigibile; quando è controverso l’ammontare della pensione, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Ha respinto anche il terzo motivo, confermando che gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto e che i crediti previdenziali hanno natura unitaria, con accessori da calcolare fino al soddisfacimento del credito. La cassa ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento dell’ulteriore somma prevista dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro di salvaguardia del criterio di determinazione dei trattamenti pensionistici nell'ambito degli enti previdenziali privatizzati.
art. 23 Cost.
il prelievo su un trattamento già determinato è ricondotto al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, riservate alla legge.
qualifica le casse professionali privatizzate come enti che gestiscono previdenza e assistenza con iscrizione e contribuzione obbligatorie.
la prescrizione quinquennale opera solo per crediti liquidi ed esigibili; non si applica quando sia controverso l'ammontare della prestazione pensionistica.
si applica la prescrizione ordinaria decennale al diritto alla riliquidazione della pensione quando il quantum della prestazione sia in contestazione.
r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 129
richiede liquidità ed esigibilità del credito per l'operatività della prescrizione quinquennale.
la definizione del ricorso in conformità alla proposta non accettata consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dal codice di rito.
richiamato per la condanna alla somma equitativa in favore della controparte e per l'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante atti regolamentari o provvedimenti amministrativi, incidere su pensioni già determinate introducendo prelievi o trattenute che si risolvano in prestazioni patrimoniali imposte, ove tali interventi non trovino base nella legge e contrastino con il principio del pro-rata.
- In materia di previdenza obbligatoria, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia già liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare della prestazione e si chiede la riliquidazione, opera la prescrizione ordinaria decennale.
- I crediti previdenziali hanno natura unitaria: gli accessori non sono elementi autonomi ma componenti essenziali della prestazione, sicché gli interessi legali si calcolano dalla maturazione del diritto fino al pagamento effettivo, sul credito così come via via rivalutato.
- Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità alla proposta del consigliere e il ricorrente insiste senza ottenere accoglimento, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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